FAQ • Processo civile telematico

Come funziona il deposito fuori distretto?

Ho provveduto al deposito telematico di una comparsa di costituzione in un procedimento instaurato presso un distretto di Corte d’Appello diverso da quello del mio Foro di appartenenza.
Nonostante la mia PEC sia censita nel REGINDE, ho purtroppo ricevuto una quarta PEC con il rifiuto della busta telematica da parte del cancelliere, poiché – a quanto pare – non sarei censito nella loro anagrafica. Cosa devo fare?

Dopo l’istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), il Sistema Giustizia ha provveduto – sostanzialmente – a centralizzare le anagrafiche dei professionisti che provvedono al deposito telematico di atti giudiziari. Tale centralizzazione, però, è rimasta parzialmente “sulla carta” in virtù del funzionamento interno dei sistemi di cancelleria.

In buona sostanza, quindi, il Ministero compie un primo controllo automatico di sistema quando si provvede al deposito telematico, verificando che il mittente della busta telematica sia censito nel REGINDE. Nel momento, però, in cui la busta arriva al singolo cancelliere, il sistema interno cerca di accoppiare il codice fiscale del professionista, alle anagrafiche interne del sistema le quali – però – non sono state migrate in un unico server nazionale, ma sono ancora decentrate nei sistemi delle singole Corti d’Appello.

Nel momento, quindi, in cui il codice fiscale del mittente non risultasse all’interno dell’anagrafica distrettuale, il cancelliere dovrebbe provvedere all’aggiornamento manuale dell’anagrafica stessa.

Tale possibilità, però, è stata negata dalla maggior parte delle Corti d’Appello ai singoli cancellieri (così ad esempio quella di Brescia e quella di Firenze) e per l’inserimento della propria anagrafica si dovrà obbligatoriamente far riferimento ad uno specifico ufficio della Corte d’Appello di interesse, che si occupa appunto di mantenere alimentate e in ordine le anagrafiche. Per conoscere l’ufficio e le singole modalità per richiedere l’inserimento, si dovrà far riferimento al sito istituzionale della Corte.

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