FAQ • Processo civile telematico

Che differenza c’è tra copia informatica e duplicato informatico nel PCT?

All’interno del fascicolo telematico, sono presenti gli atti sia come duplicati informatici che come copie informatiche. Qual è la differenza fra i due?

Il duplicato informatico è definito dall’art. 1 lettera I-quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale, come il “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario” e, di conseguenza, si tratta a tutti gli effetti di un clone del file di origine.

In informatica, purtroppo, non è quasi mai possibile parlare di “originale” e “copia” come invece avviene per la carta, e ciò proprio in virtù della definizione che è stata sopra evidenziata.

Un documento con la medesima sequenza binaria di un altro documento, infatti, sarà a tutti gli effetti non una copia, ma un clone o – se vogliamo – un secondo originale, poiché identico in tutto e per tutto al documento “padre”.

Un duplicato informatico ricavato dal fascicolo digitale, quindi, avrà la medesima sequenza binaria del file presente sui server ministeriali, e includerà anche tutte le caratteristiche e le appendici del file medesimo, ivi compresa la firma digitale del magistrato o dell’avvocato.

La copia informatica scaricata dal fascicolo telematico, sempre a norma del CAD, può invece essere definita come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”; quindi medesimo contenuto – ad esempio testuale – ma differente sequenza binaria.

In virtù delle differenze sin qui emarginate, perciò, il duplicato informatico non necessiterà di alcuna attestazione di conformità per essere considerato di equivalente valore rispetto al documento “padre”, mentre la copia informatica andrà invece attestata conforme a norma dell’art. 16bis comma 9bis D.L. 179/2012.

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