FAQ • Conservazione digitale

Quali sono le sanzioni in caso di mancata conservazione delle fatture elettroniche e delle scritture contabili?

Se non si è proceduto correttamente alla conservazione delle fatture elettroniche e delle scritture contabili si può incorrere in alcune sanzioni? Se sì, a quanto ammontano?

A norma dell’art.9, primo comma, decreto legislativo 471/1997, “Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000″.

Da aggiungere poi che la circolare 45 del 19 ottobre 2005, con riguardo alla mancata conservazione digitale delle fatture elettroniche, rilevava che “Ai sensi dell’articolo 55, secondo comma, numero 1 del DPR n. 633 del 1972, ‘quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all’ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell’articolo 2214 del Codice civile, e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri’, l’ufficio è legittimato ad attivare l’accertamento induttivo. La disposizione si applica anche ai documenti ed alle scritture redatti e conservati in formato elettronico”.

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