Processo civile telematico

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Formula esecutiva telematica e attestazioni di conformità

Nonostante sia stata concessa la facoltà a tutte le cancellerie di emettere la formula esecutiva in formato digitale, a oggi la quasi totalità degli Uffici NEP (Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti) richiedono due differenti attestazioni di conformità. Vediamo di seguito due possibili esempi.

Come è noto, con l’entrata in vigore della legge 176/2020 – che ha convertito con modificazioni l’art. 23 del D.L. 137/2020 –, è stata concessa la facoltà per tutte le cancellerie di emettere la formula esecutiva in formato digitale.

Se da un lato è stata risolta, grazie alla nota 4 febbraio 2021 del Ministero della Giustizia, la problematica attinente il pagamento dei diritti per il rilascio della copia esecutiva in formato telematico (ad oggi certamente non dovuti), dall’altro è rimasto purtroppo ancora oggetto di discussione la questione attinente alla “convivenza” fra il nuovo art. 23 comma 9bis del D.L. 137/2020 e l’art. 476 del codice di procedura civile. In virtù di ciò, la quasi totalità degli Uffici NEP, ad oggi richiedono due differenti attestazioni di conformità, la prima da utilizzarsi per la così detta “prima copia esecutiva” e l’altra per le “copie conformi alla prima copia esecutiva”.

Come appare chiaro, transitando da una formula rilasciata in formato analogico a una rilasciata in formato digitale, il disposto di cui all’art. 476 c.p.c., in relazione alle “ulteriori copie in forma esecutiva”, avrebbe dovuto essere applicato in virtù di un’interpretazione orientata all’avvenuta digitalizzazione del titolo esecutivo e, di conseguenza, al superamento del concetto di “originale unico” che, parlando di documenti informatici, non potrà in alcun modo trovare applicazione, essendo il duplicato informatico di un file digitale del tutto identico all’originale dal quale lo stesso è stato estratto.

Nonostante tali considerazioni, come detto, ad oggi gli Uffici NEP richiedono comunque due differenti diciture per le attestazioni di conformità, per tale motivo – pur raccomandando di analizzare previamente i protocolli dei Fori presso i quali si intende mettere in esecuzione il titolo – riportiamo di seguito un possibile esempio delle due attestazioni.

  • Attestazione per la prima copia esecutiva

“ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ”

Il sottoscritto Avv…….. , nella suo qualità di difensore di ……. (PI/CF) con sede/residente in …………….. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9 del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, e dell’articolo 23 comma 9-bis del D.L. 137/2020 come modificato dalla legge 176/2020, attesta che la presente copia del provvedimento………………..del Giudice, Dott……………, emesso in data ………….. e spedito in forma esecutiva in data……………… nel procedimento RG n……….. è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che si intende azionare, ex art. 476, comma 1 c.p.c.

Avv …………….

  • Attestazione sulle ulteriori copie

“ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ”

Il sottoscritto Avv……….., nella suo qualità di difensore di ….. (PI/CF) con sede/residente in…………….. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9 del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, e dell’articolo 23 comma 9-bis del d.l. 137/2020 come modificato dalla legge 176/2020, attesta che la presente copia del provvedimento………………..del Giudice, Dott……………, emesso in data ………….. e spedito in forma esecutiva in data……………… nel procedimento RG n……….. è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Dichiara altresì che la presente copia equivale alla copia conforme all’esecutiva e costituisce copia per la consegna al destinatario ai fini della notificazione del titolo esecutivo.

Avv ……………..

Link iscrizione multi rubrica