Formula esecutiva telematica e pagamento dei diritti di copia
Con la possibilità di emettere la formula esecutiva in modalità digitale (secondo quando stabilito dalla Legge 176/2020), sono nati alcuni dubbi in merito al pagamento dei diritti di copia. I vari Tribunali hanno assunto infatti in merito posizioni contrastanti, tanto da richiedere l'intervento del Ministero della Giustizia per fare chiarezza.
Come è noto, lo scorso 25 dicembre 2020, è entrata in vigore la Legge 176/2020 che – convertendo i vari decreti “ristori” emessi nelle settimane precedenti – ha introdotto il comma 9bis all’interno dell’art. 23 del D.L. 137/2020. Tale nuovo comma prevede oggi la possibilità di emettere la formula esecutiva con modalità digitali da parte di tutte le cancellerie.
Questo nuovo provvedimento ha comportato due problematiche ben distinte di ordine applicativo, da un lato molte cancellerie non erano – e in alcuni casi ancora non sono – attrezzate per l’emissione di tale tipologia di provvedimento, a causa della mancanza di strumenti essenziali presso l’ufficio quali, ad esempio, le smart card di firma digitale del personale preposto all’emissione del documento. Dall’altro, invece, è divenuta subito di centrale interesse la questione attinente al pagamento dei diritti per le copie dell’atto munito di formula esecutiva.
I vari Tribunali hanno assunto, per tutto il mese di gennaio, posizioni contrastanti, richiedendo in alcuni casi il pagamento dei diritti e in altri no. A dirimere i dubbi sul versamento dei diritti è da ultimo intervenuto direttamente il Ministero della Giustizia con la nota del 4 febbraio 2021, nella quale si stabilisce con chiarezza come: “gli uffici giudiziari dovranno, nell’arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002. Va da sé che le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno, per contro, essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia che, ricordiamo, possono comunque essere versati con modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA”.
In conclusione, quindi, il versamento dei diritti sarà previsto solo in caso di rilascio di formula esecutiva in formato cartaceo, mentre nulla sarà dovuto per l’emissione di analogo provvedimento in forma digitale.