Lavoro e HR

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Il lavoro intermittente nel settore del trasporto a fune

Si amplia, per un ben individuato settore, la possibilità dei datori di fare ricorso al contratto di lavoro intermittente, ciò grazie all’integrazione della disposizione contenuta nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che, al numero 8, contempla il “personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (oggi Ispettorato Nazionale del Lavoro) non abbiano carattere di discontinuità”.

Come noto, il ricorso al contratto intermittente – ove non operi alcuno dei divieti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – è ammesso nelle seguenti ipotesi, in via alternativa tra loro:

  • secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  • in mancanza di contratto collettivo, nei casi individuati con decreto del Ministro del lavoro; attenzione però: fino all’emanazione di tale decreto, l’articolo 1 del decreto ministeriale 23 ottobre 2004 dispone che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;
  • in ogni caso, con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.

Chiarito che la via maestra resta la contrattazione collettiva (anche aziendale), ove questa non vi abbia provveduto è possibile “spulciare” tra le 46 “attività” previste dall’allegato al regio decreto del 1923 oppure verificare i requisiti anagrafici del dipendente che si vuole assumere “a chiamata”.

Ed eccoci alla novità: l’art. 36-bis del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (come inserito dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85, con decorrenza dal 4 luglio 2023), dispone che la locuzione “Personale addetto ai trasporti di persone e di merci”, di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni:

  • addetti alla sorveglianza;
  • meccanici ed elettricisti specializzati;
  • preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale;
  • addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato;
  • conduttori di cabina;
  • agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico;
  • personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela;
  • personale addetto al soccorso;
  • guardapiste;
  • posteggiatori;
  • spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

Certo, meglio sarebbe stato provvedere ad aggiornare l’intera tabella, emanando il previsto decreto ministeriale con le nuove attività, visto che il regio decreto, a breve, compirà 100 anni!

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