Lavoro e HR

Il punto sulla legge di bilancio 2023

Come da tradizione, ogni anno la legge di bilancio contiene, sparse un po’ ovunque, numerose disposizioni che modificano le norme previgenti o che ne introducono di nuove. Anche per il 2023, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, non fa eccezione. Di seguito il riepilogo e la sintesi di ciò che interessa da vicino imprese e consulenti per quanto riguarda i rapporti di lavoro (subordinati e non solo). Poiché tutte le disposizioni citate sono contenute nell’articolo 1, è indicato solo il comma o i commi di riferimento.

Detassazione mance settore turismo secondo la legge di bilancio 2023

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (si veda il box che segue), le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori del settore privato – che siano titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 – costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme:

  • sono escluse dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • sono escluse dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei premi Inail;
  • non sono computate ai fini del calcolo del TFR (co. 58 e 62).

Nel caso in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, a favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al co. 58 (co. 59), che è applicata dal sostituto d’imposta (co. 60). Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette (co. 61).

Legge 25 agosto 1991, n. 287
Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi
Articolo 5 – Tipologia degli esercizi (sintesi)
1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle con un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata insieme ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo e da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari e similari;
d) esercizi ex lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande con contenuto alcoolico oltre il 21% non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati temporaneamente nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, e nelle manifestazioni sportive o musicali all’aperto. Il sindaco, con ordinanza, sentita la commissione ex art. 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21%.
3. Il Ministro dell’industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro dell’interno, con decreto ex art. 17, co. 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi ex co. 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo possono vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi ex co. 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi ex co. 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l’attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto se il titolare ha l’autorizzazione alla vendita ex legge 3 maggio 1989, n. 169, e sono osservate le norme della medesima.
6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di ex co. 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all’art. 3.

Detassazione premi aziendali

L’art. 1, co. 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che – salva espressa rinuncia scritta del lavoratore – sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, nel limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto ex co. 188 (decreto del Ministro del lavoro, di concerto col MEF), nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In relazione a tale previsione, il co. 63 dispone che – per i premi e le somme erogati nel 2023 – l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, co. 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5%.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’art. 1, co. 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), dispone che (in via eccezionale), per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente (domestici esclusi), è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).

Il co. 281 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che (in via eccezionale), per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore, di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 234/2021, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato art. 1, co. 121, ed è incrementato di 1 ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). Per quanto riguarda le indicazioni operative Inps, si rinvia alla circolare 24 gennaio 2023, n. 7.

Pensione anticipata flessibile (Quota 103)

Il co. 283 dispone che, al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni), convertito dalla legge n. 26/2019, dopo l’art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, cd. “quota 100”) è inserito il seguente:

Art. 14.1. – Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile
1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’AGO e alle sue forme esclusive e sostitutive, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata ex art. 2, co. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, definita “pensione anticipata flessibile”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche dopo tale data, ferme le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata de quo è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ex art. 24, co. 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (legge 22 dicembre 2011, n. 214).
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al co. 1, gli iscritti a 2 o più gestioni previdenziali ex co. 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una di tali gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps, in base alle disposizioni ex art. 1, co. 243, 245 e 246, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione in esame si applicano i co. 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i dipendenti delle PA ex art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione i co. 6 e 7 del presente articolo.
3. La pensione ex co. 1 non è cumulabile, a far data dal 1° giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eccetto quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche ex co. 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche ex co. 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti da tale comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella PA e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo quanto previsto ex co. 7, le disposizioni ex co. 1-3 si applicano ai dipendenti delle PA ex art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal co. 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal co. 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo va presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione ex co. 1, non si applica l’art. 2, co. 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (legge 30 ottobre 2013, n. 125).
7. Ai fini del conseguimento della pensione ex co. 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto a tempo indeterminato si applica l’art. 59, co. 9, legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli per l’accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni ex co. 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione ex art. 4, co. 1 e 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ex art. 26, co. 9, lettera b), ex art. 27, co. 5, lettera f), ed ex art. 41, co. 5-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni ex co. 1 e 2 non si applicano al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina ex D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, al personale operativo del C.N. dei vigili del fuoco e a quello del Corpo della Guardia di finanza.

Per quanto riguarda la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile si vedano le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio 21 febbraio 2023, n. 754 e con la circolare 10 marzo 2023, n. 27.

Fondi di solidarietà bilaterali e TFS

Il co. 284 modifica gli articoli 22, co. 1, e 23, co. 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (legge 28 marzo 2019, n. 26), come indicato nelle tabelle che seguono.

Articolo 22, co. 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Fondi di solidarietà bilaterale

Fino al 31 dicembre 2022 Dal 1° gennaio 2023
Fermo restando quanto previsto al co. 9 dell’art. 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’art. 26, co. 9, del medesimo D.Lgs. n. 148/2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione di cui all’art. 14, co. 1, e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all’art. 33, co. 3, del citato D.Lgs. n. 148/2015. Fermo restando quanto previsto al co. 9 dell’art. 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’art. 26, co. 9, del medesimo D.Lgs. n. 148/2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione di cui all’art. 14, co. 1, e all’art. 14.1 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all’art. 33, co. 3, del citato D.Lgs. n. 148/2015.

Articolo 23, co. 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Anticipo del TFS

Fino al 31 dicembre 2022 Dal 1° gennaio 2023
Ferma la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge 30 luglio 2010, n. 122), i lavoratori dipendenti delle PA di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione di cui all’art. 14, co. 1, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (legge 22 dicembre 2011, n. 214), tenuto anche conto di quanto disposto dal co. 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Ferma la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge 30 luglio2010, n. 122), i lavoratori dipendenti delle PA di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione di cui all’art. 14, co. 1, e all’articolo 14.1, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (legge 22 dicembre 2011, n. 214), tenuto anche conto di quanto disposto dal co. 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Infine, il co. 285 abroga, dal 1° gennaio 2023, l’art. 1, co. 89 e 90, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In particolare, il co. 89 disponeva l’istituzione, presso il MISE, di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, volto a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di PMI in crisi, con almeno 62 anni di età.

Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

Il co. 286 dispone che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni ex co. 283 (quelle relative al trattamento di pensione anticipata flessibile, cd. “quota 103”) per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a loro carico relativi all’AGO per l’IVS dei dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Se tale facoltà viene esercitata, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio di tale facoltà. Con la stessa decorrenza, la somma pari alla quota di contribuzione a carico lavoratore che il datore avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, ove non fosse stata esercitata tale facoltà, è erogata interamente al lavoratore. Ai sensi del co. 287, le modalità di attuazione del co. 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni, ossia entro il 31 gennaio 2023. In materia di “Incentivi al posticipo del pensionamento”, si vedano le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 21 marzo 2023, nonché le indicazioni operative fornite dall’Inps con la circolare 22 settembre 2023, n. 82; e con il messaggio 19 dicembre 2023 n. 4558.

Opzione Donna

Il co. 292 modifica le disposizioni contenute nell’art. 16 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (legge 28 marzo 2019, n. 26): nella tabella la comparazione tra le norme: se le celle sono unificate, il comma resta invariato.

Articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Opzione Donna
Fino al 31 dicembre 2022 Dal 1° gennaio 2023
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico ex co. 1 si applica alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto i 70 anni di età o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, uguale o superiore al 74% cento; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa ex art. 1, co. 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli
2. Al trattamento pensionistico di cui al co. 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge 30 luglio 2010, n. 122). 2. Al trattamento pensionistico di cui ai co. 1 e 1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge 30 luglio 2010, n. 122).
3.Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni ex art. 59, co. 9, legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. 3.Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni ex art. 59, co. 9, legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2023, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
* L’art. 1, co. 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che il MISE, per contrastare il declino dell’apparato produttivo anche con salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni ex art. 2, co. 1, lettera a), D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, con il Ministero del lavoro, un’apposita struttura e prevede forme di cooperazione fra i Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle CCIAA. Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori. La struttura garantisce la pubblicità e la trasparenza dei lavori, anche con idonee strumentazioni informatiche. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro destinata, in misura fino al 40%, ad attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (legge 18 febbraio 2004, n. 39), a decorrere dal 2007, cui si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche con soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il MISE, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.

Per quanto riguarda le indicazioni operative si rimanda a: Inps, messaggio 1° febbraio 2023 n. 467; Inps, circolare 6 marzo 2023, n. 25.

Lavoratori esposti all’amianto

Il co. 293 modifica l’articolo 1, co. 356 e 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di seguito si riporta il testo delle norme che sono state modificate, come in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

Comma 356 Dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, ex art. 1, co. 241, legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai già titolari di rendita per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dall’ex Ipsema, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ex art. 85 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15%, elevata al 17% dal 1° gennaio 2023, della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata insieme al rateo di rendita erogato ogni mese ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali.
Comma 357 Per gli eventi accertati dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale, una prestazione di euro 10.000, elevato a euro 15.000 dal 1° gennaio 2023, da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell’accertamento della malattia.

Esonero per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza

Il co. 294, per promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza ex artt. da 1 a 13 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (legge 28 marzo 2019, n. 26), dispone che, ai datori privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori (esclusi premi e contributi Inail), nel limite di importo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Attenzione però: ai sensi del successivo co. 299, l’efficacia di tali disposizioni è condizionata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento della UE, all’autorizzazione della Commissione europea (tale autorizzazione è stata concessa con Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final, come precisato dal Ministero del Lavoro con comunicato on line del 3 novembre 2023).

Inoltre, ex co. 295, tale esonero (quello ex co. 294) è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

In entrambi i casi (e, quindi, a prescindere dal fatto che si tratti dell’esonero per assunzione o trasformazione a tempo indeterminato), tale esonero è alternativo a quello di cui all’art. 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.

Esonero per l’assunzione di beneficiari del Reddito di Cittadinanza ex art. 8 D.L. n. 4/2019
Tralasciando le ulteriori disposizioni dell’art. 8, il co. 1 dispone che, al datore privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche in apprendistato, i soggetti beneficiari di Reddito di Cittadinanza, anche con l’attività svolta da un soggetto accreditato ex art. 12 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di datore e lavoratore (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal beneficiario, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un minimo di 5 mensilità. In caso di rinnovo ex art. 3, co. 6, l’esonero è concesso in misura fissa di 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di datore e lavoratore assunto per le mensilità incentivate (no premi e contributi INAIL). Nel caso di licenziamento del beneficiario di Reddito di Cittadinanza nei 36 mesi dopo l’assunzione, il datore è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili ex art. 116, co. 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o giustificato motivo. Il datore, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Reddito di Cittadinanza stipula, presso il CpI, ove necessario, un patto di formazione, con cui gli garantisce un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Esonero Under 36 nella legge di bilancio 2023

L’art. 1, co. 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone che – per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da termine a tempo indeterminato – effettuate nel 2021-2022, per promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo ex art. 1, co. da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100%, per un massimo di 36 mesi (48 mesi in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite di 6.000 euro annui, per i soggetti che alla data della 1a assunzione incentivata ai sensi dei co. da 10 a 15 del medesimo articolo non abbiano compiuto il 36° anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ebbene, ora, il co. 297 – al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile – stabilisce che le disposizioni ex art. 1, co. 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per tali nuove assunzioni, il limite massimo di importo di 6.000 euro ex co. 10 citato è elevato a 8.000 euro. Attenzione però: ex co. 299, l’efficacia di tali disposizioni è condizionata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento della UE, all’autorizzazione della Commissione europea.

Esonero Donne

L’art. 1, co. 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone che – per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel 2021-2022 – in via sperimentale, l’esonero contributivo ex art. 4, co. da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui.

Ora, il co. 298 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 – al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile – stabilisce che le disposizioni di cui al co. 16 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per tali nuove assunzioni, il limite massimo di importo di 6.000 euro ex co. 16 è elevato a 8.000 euro. Attenzione però: ai sensi del co. 299, l’efficacia di tali disposizioni è condizionata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento della UE, all’autorizzazione della Commissione europea.

Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali

Il co. 300 modifica, estendendone la durata temporale, la disposizione contenuta nell’art. 1, co. 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: il testo della norma aggiornata è riportato nel box che segue.

Articolo 1, co. 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Per promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali ex art. 1 D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, è riconosciuto, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’AGO per l’IVS. Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a monitorare il numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al MISE, al Ministero del lavoro e al MEF. Tali disposizioni si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti de minimis.

Lavoro Agile (o smart working)

Venuta meno la fase acuta della pandemia da Coronavirus, si ritorna alla disciplina ordinaria, ossia a quella che prevede l’accordo tra datore e dipendente, con l’importante eccezione (temporanea) del diritto al lavoro agile per i lavoratori cd. “fragili” e il regime delle priorità per alcune particolari categorie di dipendenti.

Circa quest’ultima ipotesi, l’art. 18, co. 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, dispone che i datori pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione in modalità agile devono in ogni caso dare priorità alle richieste di esecuzione del rapporto in modalità agile formulate dai lavoratori e dalle lavoratrici:

  • con figli fino a 12 anni di età;
  • con figli disabili ex art. 3, co. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età;
  • con disabilità grave accertata ex art. 4, co. 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • che siano caregivers ex art. 1, co. 255, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Articolo 1, co. 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ex legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il 2° grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’art. 33, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il 3° grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Ai sensi della medesima norma, la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro: qualunque misura adottata in violazione di quanto sopra è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Accanto a tale disciplina, il co. 306 dispone che – fino al 31 marzo 2023 – per i dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute ex art. 17, co. 2, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (legge 18 febbraio 2022, n. 11), il datore assicura lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche con l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi CCNL, ove più favorevoli.

Ministero del Lavoro, News 31 dicembre 2022
Modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili
Poiché l’art. 1, co. 306, legge 29 dicembre 2022, n. 197, proroga fino al 31 marzo 2023 il diritto dei lavoratori fragili di svolgere la prestazione in modalità “agile”, fino al 31 gennaio 2023 le comunicazioni per i soggetti “fragili”, cioè gli affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute ex art. 17, co. 2, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, vanno inviate con l’applicativo disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato”. Tale modalità può essere usata fino al 31 gennaio 2023 solo per i lavoratori “fragili” per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre il 31 marzo 2023. Dal 1° febbraio 2023, le comunicazioni per i lavoratori fragili relative al periodo di lavoro agile dal 1° febbraio al 31 marzo 2023 vanno inoltrate solo con la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”. Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria vanno trasmesse con l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

Lavoro dei detenuti

L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 6, co. 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti), è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dal 2023 (co. 308).

Reddito di Cittadinanza: modifiche contenute nella legge di bilancio 2023

Giunte in porto anche le preannunciate modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, contenuta negli artt. 1-13 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (legge n. 26/2019). Le novità da segnalare sono le seguenti:

  • in attesa della organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità (co. 313);
  • tali disposizioni non si applicano ai nuclei familiari con persone disabili, come definito col regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno 60 anni di età (co. 314);
  • fermo quanto sopra (co. 313 e 314), dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi ex art. 4 (in sintesi: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, e adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo) del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, devono essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione: le regioni devono trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza (co. 315);
  • fermo quanto sopra (co. da 313 a 315), dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione ex art. 1, co. 622, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, ex art. 4, co. 1, lettera a), DPR 29 ottobre 2012, n. 263, o funzionali all’adempimento di tale obbligo di istruzione. Con protocollo, stipulato da Ministero dell’istruzione e del merito e Ministero del lavoro, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e per l’attuazione dei co. 315 e 316 (co. 316);
  • vengono modificati: l’art. 3, co. 1, 1-bis (inserito ex novo) e 8, nonché gli articoli 4, co. 15, e 7, co. 5, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4: per il dettaglio si vedano le tabelle che seguono (co. 317).

Modifiche all’articolo 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4

Testo fino al 31 dicembre 2022 Testo dal 1° gennaio 2023
1. Il beneficio economico del RdC, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sens dell’art. 2, co. 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, co. 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
1. Il beneficio economico del RdC, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’art. 2, co. 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, co. 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone.
1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 60 giorni, sono individuate le modalità di attuazione delle norme dei periodi dal 2° al 4° della lettera b) del co. 1. Alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, ex art. 9-bis D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (legge 28 novembre 1996, n. 608, che), conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all’Inps con modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione delle piattaforme di cui all’art. 6, co. 1. 8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, ex art. 9-bis D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (legge 28 novembre 1996, n. 608, che), conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all’Inps con modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione delle piattaforme di cui all’art. 6, co. 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all’INPS, con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
Modifiche all’articolo 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
Testo dal 1° gennaio 2023
15. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio presso il CpI o presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità a partecipare a progetti dei comuni, utili alla collettivi in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di 8 ore settimanali, aumentabili fino a un massimo di 16 ore complessive. Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni devono impiegare tutti i (fino al 31 dicembre: almeno 1/3 dei) percettori di RdC residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le PA. Resta fermo quanto previsto ex art. 7, co. 5, lettera d). La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata ex art. 8 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del RdC del Ministero del lavoro, di cui all’art. 6, co. 1. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all’attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata.

Modifiche all’articolo 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4

Testo fino al 31 dicembre 2022 Testo dal 1° gennaio 2023
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso il centro per l’impiego entro il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’art. 4, co. 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’art. 20, co. 3, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2015 e all’articolo 9, co. 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all’art. 4, co. 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno 1 di 2 offerte congrue ai sensi dell’art. 4, co. 8, lettera b), n. 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell’art. 3, co. 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all’art. 3, co. 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ex art. 3, co. 12;
h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di co.co.co. in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (legge 28 novembre 1996, n. 608), ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, co. 9.
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso il centro per l’impiego entro il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’art. 4, co. 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’art. 20, co. 3, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2015 e all’articolo 9, co. 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all’art. 4, co. 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta la prima offerta ai sensi dell’articolo 4, co. 8, lettera b), n. 5);
f) non effettua le comunicazioni di cui all’art. 3, co. 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g)non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ex art. 3, co. 12;
h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di co.co.co. in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (legge 28 novembre 1996, n. 608), ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, co. 9.

Attenzione: il co. 318 dispone che – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – gli articoli da 1 a 13 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (legge 28 marzo 2019, n. 26), sono abrogati.

Fondo sociale per occupazione e formazione e altre disposizioni contenute nella legge di bilancio 2023

L’articolo 1, della legge n. 197/2022, al riguardo, prevede quanto segue:

  • co. 324: il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, co. 1, lettera a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (legge 28 gennaio 2009, n. 2), è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023;
  • co. 325: ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale ex art. 44, co. 11-bis, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo di 70 milioni di euro per il 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione ex co. 324, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF. Le regioni possono destinare, nel 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, nonché a quelle dell’art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • co. 326: a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione ex co. 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per il 2023, al finanziamento di un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per il 2023, per ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, ex legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio;
  • co. 327: a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione ex co. 324 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per il 2023, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center previste dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
  • co. 328: l’integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, ex art. 1-bis D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 (legge 27 febbraio 2017, n. 18), è prorogata per il 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro;
  • co. 329: è prorogato per l’anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito ex art. 44 D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (legge 16 novembre 2018, n. 130), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento di CIGS di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al co. 324.

Violenza contro le donne

Il co. 340 dispone che – al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 (Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), co. 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (legge 15 ottobre 2013, n. 119), il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ex art. 19, co. 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (legge 4 agosto 2006, n. 248), è incrementato di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui dal 2024, da destinare alle finalità ex art. 5, co. 2, lettera d), del D.L. n. 93/2013.

L’art. 105-bis D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (legge 17 luglio 2020, n. 77), disciplina il “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. Ora, il co. 341 dispone che – per le finalità di tale norma – il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ex art. 19, co. 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (legge 4 agosto 2006, n. 248), è incrementato di 1.850.000 euro per il 2023. Le risorse stanziate sono ripartite secondo i criteri definiti con il DPCM 1° giugno 2022, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2022, n. 180.

Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto di Famiglia

Ampie e rilevanti le modifiche alla disciplina del Contratto di Prestazione Occasionale e (in misura molto minore) del Libretto Famiglia, entrambi come disciplinati ex art. 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che sono state introdotte dai co. 342 e 343. In particolare, per quanto concerne il Libretto Famiglia, l’unica novità consiste nell’innalzamento da 5.000 a 10.000 euro del limite dell’importo spendibile in un anno civile da parte dell’utilizzatore. Invece, per quanto concerne il Contratto di Prestazione Occasionale – al netto della sopravvenuta impossibilità di utilizzo di tale istituto da parte delle imprese del settore agricolo – le novità (ove introdotte) sono evidenziate nella tabella che segue.

Modifiche all’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50

Testo fino al 31 dicembre 2022 Testo dal 1° gennaio 2023
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
1-bis. Le disposizioni del co. 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1
8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica ex co. 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Abrogato
14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al co. 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al co. 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo;
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle AA.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al T.U. di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5% del compenso. 16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al T.U. di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5% del compenso.
17. L’utilizzatore di cui al co. 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del co. 16, fermo restando che per il settore agricolo le 4 ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell’inizio della prestazione.
17. L’utilizzatore di cui al co. 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell’inizio della prestazione.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una PA, del limite di importo di cui al co. 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al co. 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del co. 16. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del co. 17 ovvero di uno dei divieti di cui al co. 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del co. 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al co. 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell’obbligo informativo di cui al secondo periodo del co. 17, si applica la sanzione di cui all’articolo 19, co. 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. 20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una PA, del limite di importo di cui al co. 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del co. 17 ovvero di uno dei divieti di cui al co. 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell’obbligo informativo di cui al secondo periodo del co. 17, si applica la sanzione di cui all’articolo 19, co. 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Per quanto riguarda le indicazioni operative si rimanda a: Inps, circolare 19 gennaio 2023, n. 6; Inps, messaggio 27 gennaio 2023, n. 410.

Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a termine

Dal 1° gennaio 2023, alla luce della soppressione della possibilità – da parte degli imprenditori agricoli – di fare ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale (in base alle modifiche illustrate appena sopra), i co. da 343 a 354 introducono e disciplinano – attenzione: solo per il biennio 2023-2024 – le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. In particolare, come dispone il co. 343, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei co. da 344 a 354. Tali nuove disposizioni sono state sintetizzate nella tabella che segue.

Così le prestazioni agricole subordinate occasionali a termine nel 2013 e 2014

Nozione e individuazione Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ogni lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti alla instaurazione del rapporto ai sensi dei co. da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori di NASpI, della DIS-COLL (artt. 1 e 15 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22), del reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ex art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà (co. 344).
Divieto
di stipula
L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano:
a) i contratti collettivi nazionali;
b) i contratti collettivi provinciali; di lavoro stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (co. 347).
Autocertificazione Il datore, prima che inizi il rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva (co. 345).
COB e durata del contratto Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori agricoli, prima dell’inizio della prestazione, devono inviare al competente Centro per l’impiego la comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (legge 28 novembre 1996, n. 608). Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano considerando solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi (co. 346).
Informativa
al lavoratore
L’informativa al lavoratore di cui all’art. 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai co. da 343 a 354 con la consegna di copia della comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al co. 346 (co. 351)
Libro Unico del Lavoro L’iscrizione dei lavoratori di cui ai co. da 343 a 354 (lavoratori agricoli subordinati occasionali a tempo determinato) del presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all’art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge 6 agosto 2008, n. 133), può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al co. 348 (co. 350).
Attività Inps L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo (co. 345). Onde verificare, con apposita banca di dati, l’andamento delle prestazioni previdenziali e le relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a termine ex co. da 343 a 354, anche per formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l’Inps stipula una convenzione con il Ministero del lavoro (co. 353).
Compenso
del lavoratore
Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall’art. 1, co. da 910 a 913, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (co. 348). Per le modalità di pagamento di veda quanto previsto dal co. 350.
Irpef e pensioni Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al co. 348 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico (co. 349, primo periodo).
Contribuzione La contribuzione versata dal datore e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno (co. 349, secondo periodo). Il datore versa all’Inps la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, inclusa quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata ex art. 1, co. 45, legge 13 dicembre 2010, n. 220 (tale norma dispone che, dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni ex art. 2, co. 49, legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo), per i territori svantaggiati, entro il 16 del mese successivo al termine della prestazione, con modalità stabilite da Inps e Inail, d’intesa tra loro (co. 352).
Sanzioni In caso di superamento del limite di durata previsto dal co. 344 (45 giornate annue per singolo lavoratore), il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione (obbligatoria anticipata al Centro per l’impiego) ex co. 346 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli ex co. 344 (disoccupati, pensionati ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui è accertata la violazione, salvo che la violazione del co. 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ex co. 345. Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (co. 354).
Articolo 1, co. da 910 a 913, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (sintesi)
910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, se di età non inferiore a 16 anni.
911. I datori o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del co. 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di co.co.co. e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ex legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
913. Le disposizioni di cui ai co. 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le PA ex art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a quelli ex legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati da AA.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore o committente che viola l’obbligo ex co. 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Per quanto riguarda le indicazioni operative si rimanda a: Ministero del Lavoro, Nota 20 gennaio 2023 n. 462.

Congedo parentale

Il co. 359 modifica il primo periodo del co. 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Attenzione però: la nuova disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151/2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

Articolo 34, co. 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Fino al 31 dicembre 2022 Dal 1° gennaio 2023
Per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32, fino al 12° anno di vit del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione. Nel caso vi sia 1 solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi. Qualora sia stato disposto, ex art. 337-quater cod. civ., l’affidamento esclusivo del figlio a 1 solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’art. 23. Per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32, fino al 12° anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di 1 mese fino al 6° anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione. Nel caso vi sia 1 solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi. Qualora sia stato disposto, ex art. 337-quater cod. civ., l’affidamento esclusivo del figlio a 1 solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’art. 23.

Per le indicazioni operative in materia di indennità di congedo parentale per i/le lavoratori/trici dipendenti, a seguito della modifica all’art. 34, co. 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall’art. 1, co. 359, della legge di Bilancio 2023, si veda quanto precisato dall’Inps con la circolare 16 maggio 2023, n. 45.

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