Processo civile telematico

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Improcedibilità del ricorso in Cassazione per mancato deposito della sentenza impugnata

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19864/2026, ha ribadito la rigorosa applicazione dell’art. 369, comma 2, c.p.c., dichiarando improcedibile il ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata. La decisione si pone in contrasto con precedenti orientamenti più flessibili, che valorizzavano la presenza comunque acquisita dell’atto nel fascicolo. Vediamo in questo articolo le motivazioni alla base di queste indicazioni.

Con la pronuncia n. 19864 del 15 giugno 2026 della terza sezione, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’omesso deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata ex dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; variando orientamento rispetto ad analoghe fattispecie precedenti.

Nel caso di specie il ricorrente aveva omesso – come detto – il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e gli Ermellini, applicando rigorosamente il dettato dell’art. 369 c.p.c. hanno ritenuto come tale mancata produzione non potesse che portare alla improcedibilità del ricorso.

La Suprema Corte, in particolare, ha ritenuto come tale trasmissione sia “attività elementare che risale ad esigenza obbiettiva della gestione del processo di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti, che è stata mantenuta dal legislatore e la cui razionalità è stata verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell’ottica dei principi costituzionali”; in precedenti assunti giurisprudenziali (si veda Cassazione civile sez. lav., 27/10/2025, n. 28512) i Giudici si erano però orientati verso la salvaguardia dei procedimenti nel caso in cui, all’interno del fascicolo, fosse comunque presente la copia autentica della sentenza impugnata, o perché trasmessa dal controricorrente o perché comunque pervenuta nella disponibilità del giudice a seguito dell’acquisizione d’ufficio dei fascicoli telematici dei gradi precedenti.

Come è noto, difatti, oggi la trasmissione dei fascicoli dei gradi precedenti avviene in automatico da parte dei sistemi di cancelleria, non esonerando però – vi è da sottolinearlo anche alla luce della pronuncia in commento – parte ricorrente e resistente dal deposito degli stessi al momento della costituzione in giudizio.

In merito al contrasto giurisprudenziale, si segnala come la terza sezione, con il provvedimento in oggetto, abbia preso posizione sul precedente assunto della sezione lavoro ritenendo che: “La tesi [omissis] non è condivisibile, perché, per superare la disposizione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., al contrario di quanto ha fatto la Sezione Lavoro risulterebbe necessario – semmai – sollevare questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la sanzione della improcedibilità per la mancata produzione della copia autentica, essendosi onerato l’Ufficio di chiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice a quo, potrebbe essere irragionevole. Tuttavia, palese appare il dubbio sulla sussistenza della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, atteso che il legislatore ha discrezionalità nel redigere le norme processuali e considerato che nella specie la discrezionalità parrebbe essere stata esercitata correttamente, nonostante la introduzione – in sostituzione del vecchio onere di richiesta a carico della parte – dell’obbligo della cancelleria di richiedere ex art. 137-bis la trasmissione del fascicolo d’ufficio.”

In virtù del chiaro contrasto giurisprudenziale su questione, peraltro, di estremo rilievo ai fini della procedibilità del ricorso in Cassazione, si auspica un intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Dal punto di vista pratico, concludendo, si raccomanda la massima attenzione nella fase di deposito del ricorso per Cassazione. Il difensore dovrà quindi verificare non solo la tempestività della notificazione e del deposito del ricorso, ma anche la completezza del fascicolo introduttivo, con specifico riguardo alla copia autentica della sentenza impugnata e, se vi è stata notificazione, alla relativa documentazione probatoria.

Link iscrizione multi rubrica