Indennità disponibilità spettacolo: nuovi requisiti e domande entro il 30 aprile
Dal 1° gennaio 2026 – per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, co. 840, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) – cambiano alcuni requisiti per poter richiedere l'indennità di discontinuità prevista a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo: ecco le novità.
La norma di riferimento – ossia l’art. 2 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 – non ha subito modifiche per quanto concerne i requisiti relativi alla cittadinanza (di uno Stato membro della UE o straniero regolarmente soggiornante in Italia), e alla residenza (da almeno 1 anno).
Parimenti sono rimasti invariati i requisiti di cui alle lettere e), f) e g), ossia l’avere, nell’anno precedente a quello della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio di attività per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS; non essere stato titolare di rapporto subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente alla domanda (salvi i rapporti a chiamata senza indennità di disponibilità); non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Le novità stanno tutte nelle lettere c) e d). Per quanto concerne la prima, dal 1° gennaio 2026, il lavoratore deve possedere un reddito ai fini Irpef (determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali), non superiore a euro 35.000 (nel 2025 tale soglia era fissata a 30.000 euro) nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda.
Infine, e siamo all’art. 2, co. 1, lettera d), del D.Lgs. n. 175/2023, l’istante deve aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, tale requisito è soddisfatto anche se il lavoratore ha maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al FPLS nell’anno precedente o almeno 30 giornate complessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda (e si tratta di una novità). Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di NASpI nell’anno o (altra novità) negli anni considerati ai fini della lettera in esame.
In relazione a quanto sopra, l’Inps – si veda il messaggio 16 gennaio 2026, n. 154 – ha precisato che il servizio per presentare la domanda sarà disponibile sul sito internet dell’Istituto fino al 30 aprile 2026, termine ultimo per chiedere il beneficio in esame.
