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Interruzione dei servizi ministeriali e possibili soluzioni

Da alcuni giorni sta rimbalzando in rete la notizia di un’interruzione totale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.
In effetti, come verificabile anche qui, la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati ha annunciato uno stop dei sistemi per il periodo che va dal 24 al 28 dicembre prossimo:
“………….. questa Direzione generale deve procedere alla migrazione del servizio di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato dal Ministero della Giustizia verso il fornitore dei Servizi Pubblici di Connettività. [omissis]
Non sarà quindi possibile:

  • inviare e/o ricevere, messaggi di Posta Elettronica Certificata;
  • utilizzare le funzioni del Portale dei Servizi Telematici;
  • consultare e/o compiere operazioni sui registri civili;
  • effettuare depositi telematici nell’ambito del PCT;
  • effettuare notifiche e/o comunicazioni telematiche;”

Questa interruzione dei sistemi, però, è di natura ben diversa da quelle che – periodicamente – interessano l’ambito del processo civile telematico e che vengono schedulate dalla DGSIA al fine di provvedere all’aggiornamento dei sistemi ed alla manutenzione ordinaria.
Durante il prossimo break  natalizio, infatti, non sarà possibile depositare telematicamente, mentre – solitamente – il Ministero provvedeva a disabilitare le funzionalità di consultazione lasciando però intatta la facoltà di deposito.
Il consiglio di massima è quindi quello di anticipare ogni deposito in scadenza entro la fine dell’anno al giorno 22 o, al massimo, al giorno 23 dicembre, non potendosi ad oggi immaginare l’effettiva ricaduta che avrà il cambio di provider PEC sui sistemi Ministeriali.
Qualora, però, fosse di fatto impossibile anticipare il deposito e ci si scontrasse direttamente con lo stop dei sistemi sopra ricordato, il Professionista potrà ricorrere a due soluzioni possibili:
1)     Chiedere l’applicazione del 4° comma dell’articolo 16 bis D.L. 179/2012, in base al quale: “Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.”

2)     Proporre istanza di rimessione in termini ex art. 153 II comma c.p.c. dopo che il termine per il deposito sia già scaduto.
Indubbiamente la prima soluzione appare quella consigliabile nonché maggiormente tutelante per il Professionista.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.
 

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