Lavoro e HR

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Lavoro in somministrazione a tempo determinato: slitta al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare lavoratori oltre 24 mesi

Ancora (solo) un rinvio per quanto concerne la possibilità dell’utilizzatore di occupare in somministrazione a tempo determinato per più di 24 mesi il lavoratore che è stato assunto a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia di somministrazione: infatti, il precedente termine del 30 giugno 2024 è stato recentemente differito al 30 giugno 2025.

L’articolo 31, co. 1, nei primi tre periodi, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che – salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore – il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, arrotondando il decimale all’unità superiore se esso è uguale o superiore a 0,5.

Nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

Possono essere somministrati a tempo indeterminato solo i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato (tale disposizione fa il paio con quella dell’articolo 42, co. 7, del medesimo decreto, ai sensi della quale è esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato).

La stessa norma invece, al quarto periodo, stabilisce che – se il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore è a tempo determinato – l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, lo stesso lavoratore somministrato, per il quale l’Agenzia ha comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La novità è costituita dal fatto che tale ultima previsione, prima valida solo fino al 30 giugno 2024, è stata ora prorogata di un anno – ossia fino al 30 giugno 2025 – dall’articolo 9, co. 4-bis, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, come inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14.

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