Liquidazione delle spese legali maggiorate in caso di redazione di un atto telematico: le indicazioni della Corte di Cassazione
Con la pronuncia n. 23088 depositata il 18 agosto 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi dell’aumento del compenso liquidato dal Magistrato al professionista in caso di redazione di un atto con tecniche informatiche. Vediamo nel dettaglio quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
Come è noto l’art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b) dispone espressamente che il compenso del professionista “determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”.
L’atto telematico, arricchito di collegamenti diretti agli allegati e di un eventuale indice navigabile, quindi dovrebbe comportare l’aumento del 30% del compenso liquidato dal Magistrato al professionista.
Tale norma, purtroppo, ha trovato scarsa applicazione nei nostri Tribunali e Corti d’Appello negli ultimi anni, si auspica – quindi – che l’odierna pronuncia della Suprema Corte possa invertire la tendenza e portare a un’applicazione più puntuale di tale norma. Nello specifico, con la pronuncia sopra citata, gli Ermellini hanno ravvisato una mancata statuizione della Corte d’Appello di Napoli in relazione alla specifica istanza del Difensore sulla liquidazione di spese maggiorate ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014; per tale ragione – ravvisando gli estremi per l’applicazione della maggiorazione in oggetto – hanno provveduto a rinviare la procedura ad altra sezione della medesima Corte d’Appello per la corretta liquidazione delle spese.