Malattia dei figli: novità per i congedi
Dal 1° gennaio 2026 – per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, co. 220, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – cambia la disciplina del congedo spettante ai genitori in caso di malattia dei figli: ecco le novità.
L’articolo 1, co. 220, della legge di bilancio 2026, dispone che, all’articolo 47, co. 2, del TU di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: “nel limite di 5 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 10 giorni” e le parole: “gli 8” sono sostituite dalle seguenti: “i 14”.
In pratica, se si tratta di figli biologici, vale quanto segue:
- entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni, ossia fino al giorno del 3° compleanno (art. 47, co. 1);
- ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e 14 anni (art. 47, co. 2);
- la malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui appena sopra.
La modifica evidenziata in apertura impatta, però, anche sui figli adottivi o in affidamento. In tal caso, la disciplina ora è la seguente:
- entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 6 anni (art. 50, co. 2, 1° periodo, che rimanda all’art. 47, co. 1);
- se il bambino ha già compiuto 6 anni – e fino al compimento dell’ottavo anno di età (giorno dell’8° compleanno incluso) – ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di assentarsi, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio (art. 50, co. 2, 2° periodo, che rimanda all’art. 47, co. 2);
- se (all’atto dell’adozione o dell’affidamento) il minore ha un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito – nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno – nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare (art. 50, co. 3, che rimanda all’art. 47, co. 2). Ovviamente, anche nel caso di ricovero ospedaliero del figlio adottato o in affido opera il diritto del genitore a chiedere la sospensione delle ferie.
