Processo civile telematico

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Mancata comunicazione dell’indirizzo PEC da parte dell’avvocato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza

Cosa accade se un avvocato non rispetta le prescrizioni normative in materia di domicilio digitale? Vediamo nel dettaglio la procedura da seguire.

Il Consiglio Nazionale Forense ha avuto recentemente modo di occuparsi di un’interessante vicenda relativa al domicilio digitale del professionista. Come è noto, infatti, l’art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 185/2008, prevede espressamente l’obbligo per l’avvocato di comunicare il proprio indirizzo PEC al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ciò al fine di ottemperare alle prescrizioni normative in materia di domicilio digitale.

Il CNF, su richiesta del COA di Roma, ha recentemente reso il parere n. 39 dell’8 luglio 2021, ribadendo l’applicabilità del comma 7-bis del sopra citato art. 16 D.Lgs. n. 185/2008 a casi analoghi a quello qui prospettato.

Al professionista che ometta – quindi – di comunicare il proprio indirizzo PEC il COA dovrà inviare specifica diffida a adempiere entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, dovrà poi applicarsi la sanzione della sospensione amministrativa dall’albo fino al momento dell’effettiva comunicazione del proprio domicilio digitale al Consiglio dell’Ordine.

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