Nota del Primo Presidente della Corte di Cassazione
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con nota del 17 giugno 2016, ha precisato che presso la “Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), ciò in assenza del decreto previsto e prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012.”
Apparentemente, quindi, nulla di nuovo in ambito di deposito telematico presso la Suprema Corte se non per la precisazione che il Presidente compie nella seconda parte della propria nota “E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo.”
Sembrerebbe, quindi, quantomeno essere possibile la trasmissione di istanze per via telematica senza, però, che vengano esplicitate le modalità di perfezionamento di tale deposito e richiedendo – oltretutto – l’elaborazione da parte della cancelleria anche di copie cartacee di tali atti.
Con tutta probabilità la nota si riferisce ad una classica trasmissione del documento tramite PEC essendo possibile, a tutt’oggi, provvedere al deposito telematico di atti in Corte di Cassazione solo in via sperimentale e da parte di soggetti abilitati a detta sperimentazione.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico