Processo civile telematico

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Notificazioni via PEC: in caso di illeggibilità degli allegati, il destinatario deve informare il mittente

La Corte di Cassazione con sentenza 15001/2021 ha stabilito che in caso di avvenuta notificazione via PEC di un atto giudiziario spetta alla controparte l’onere di provare l’eventuale impossibilità di leggerne il contenuto. Vediamo nel dettaglio quali sono le motivazioni alla base di questa decisione.

Con pronuncia depositata lo scorso 28 maggio 2021, la Suprema Corte è tornata a occuparsi dell’onere della prova in caso di lamentati problemi di leggibilità del contenuto di una notificazione a mezzo PEC.

Nel caso di specie, la controricorrente aveva notificato a mezzo posta elettronica la sentenza di secondo grado ai fini del passaggio in giudicato. La parte ricorrente, dopo aver promosso il ricorso in Cassazione nel c.d. “termine lungo”, prima dell’udienza di trattazione aveva depositato specifica memoria lamentando che gli allegati alla PEC di notificazione della sentenza di appello fossero di fatto illeggibili. Si precisa che la controricorrente aveva correttamente – stante l’impossibilità all’epoca dei fatti di trasmettere telematicamente gli originali delle PEC di accettazione e consegna – depositato in giudizio le stampe delle ricevute di notifica munite di attestazione di conformità ex art. 9 L. 53/1994.

La Suprema Corte, quindi, ha sul punto stabilito: in primis che in caso di “avvenuta accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, l’onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarità della notificazione. In questi termini si è già espressa Cass. n. 20747 del 2018 (più di recente Cass. 21/02/2020, n. 4624 e Cass. 24/09/2020, n. 20039), affermando che «una volta acquisita al processo [in questo caso attraverso l’asseverazione], la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario (Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cassa 22 dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito, non vi è comunque necessità di querela di falso, Cassa 21 luglio 2016, n. 15035) e ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di un’apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n. 7763)»”; e poi ha sottolineato come: “In caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, questa Corte ha pure già chiarito che «spetta al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico» (Cass. 31/10/2017, n. 25819).”

Gli Ermellini hanno quindi, ancora una volta, ribadito come l’onere della prova – in caso di lamentata illeggibilità del contenuto di una PEC – spetti in tutto e per tutto al ricevente il medesimo messaggio di posta e hanno altresì sottolineato come il difensore destinatario del messaggio non possa disinteressarsi dell’asserita impossibilità di prendere visione di detto contenuto, ma debba in realtà attivarsi tempestivamente per informare il mittente delle difficoltà riscontrate nella lettura dei documenti.

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