Obbligo di vaccinazione per il personale sanitario
Il datore di lavoro, se il dipendente non è vaccinato e svolge determinate mansioni, può adibirlo a mansioni diverse o, se queste mancano, può sospenderlo senza retribuzione.
L’articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, entrato in vigore il giorno stesso, dispone che – salvi i soggetti per i quali ricorra un accertato pericolo per la salute, per specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale – questi soggetti:
- esercenti le professioni sanitarie;
- operatori sanitari che lavorano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private;
- operatori sanitari che lavorano nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali;
sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Salvi i soggetti esonerati dall’obbligo vaccinale, se l’interessato non si presenta all’invito della ASL, questa informa per iscritto l’interessato, il datore e l’Ordine professionale di appartenenza. Tale atto di accertamento dell’ASL determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in ogni altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. In tal caso, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle “a rischio contagio”, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Se l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per tutta la sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.