Lavoro e HR

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Ora è più “facile” costituire le rappresentanze sindacali aziendali

Nell’attesa di uno strutturale riordino della materia su iniziativa delle parti sociali e del legislatore, la questione della cosiddetta “rappresentatività sindacale” non può che essere affidata all’intervento della magistratura. Di seguito il punto sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali dopo la recente sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale.

Alle rappresentanze sindacali in azienda sono affidati numerosi e importanti compiti. Dunque, premesso che:

  • il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro (art. 14 dello Statuto);
  • sono vietati gli atti discriminatori volti a disincentivare l’adesione al sindacato (art. 15);
  • è fatto divieto ai datori e alle loro associazioni di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori (art. 17);

le rappresentanze sindacali aziendali (e le RSU) hanno il diritto di convocare l’assemblea dei lavoratori, di indire i referendum, i loro dirigenti godono di speciali tutele e possono fruire di specifici permessi, hanno diritto di affiggere comunicati, possono svolgere opera di proselitismo e hanno diritto di fruire di specifici locali per le loro riunioni.

Ma chi può costituire una rappresentanza sindacale? La questione è complessa ed è stata oggetto di ripetuti interventi di modifica.

L’art. 19 della legge n. 300/1970, disponeva che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni:

  • a) aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  • b) sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Tuttavia: la lettera a) è stata abrogata, dopo il referendum del 1995, dall’art. 1 del DPR 28 luglio 1995, n. 312 (che ha anche introdotto ulteriori modifiche al testo previgente).

Sulla questione si è poi espressa la Corte Costituzionale la quale, circa la lettera b), ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite:

  • anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda (Corte Costituzionale 23 luglio 2013, n. 231);
  • per iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Corte Costituzionale 30 ottobre 2025, n. 156).

Attenzione, quindi, ai nuovi (e più ampi) “requisiti” per la costituzione delle controparti sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.

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