Processo civile telematico

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Processo Amministrativo Telematico – La normativa di riferimento ed il deposito telematico obbligatorio

Lo scorso 1° gennaio è finalmente entrato in vigore il Processo Amministrativo Telematico e nel corso delle prossime settimane, quindi, ci dedicheremo all’analisi della disciplina di questo nuovo procedimento telematico, nonché alle modalità operative relative alla configurazione dei sistemi ed all’invio telematico.
Un’analisi approfondita su questo tema, però, non potrà prescindere dai principali riferimenti normativi sul punto:

  • Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n°104 – Codice del processo amministrativo;
  • Decreto Legge 31 agosto 2016 n° 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016 n° 197;
  • Lgs. 82 del 2005 – Codice dell’amministrazione digitale;
  • P.C.M. 40 del 2016 – Regolamento attuativo del PAT e specifiche tecniche;
  • Legge 53 del 1994 – Normativa sulle notifiche in proprio;

a questi testi normativi principali, debbono poi aggiungersi alcuni decreti attuativi (come quello in tema di dimensioni dei file o di sinteticità degli atti del processo) ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi della normativa in materia di conservazione dei file, di firma digitale e di attestazioni di conformità.
Tali ulteriori provvedimento verranno poi analizzati nel corso dei prossimi articoli di approfondimento.
L’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico nell’ambito amministrativo è stata attuata mediante la modificazione del D.Lgs. 104/2010 e quindi, contrariamente a quanto avvenuto per il Processo Civile Telematico, tramite un intervento diretto sulla normativa processuale riguardante l’ambito amministrativo.
Nel corso dei due anni precedenti all’effettiva entrata in vigore del PAT, quindi, le norme del D.Lgs. 104/2010 sono state modificate più volte e, in particolare, è stato largamente rimaneggiato l’art. 136, che ha introdotto il vero e proprio obbligo di deposito telematico nell’ambito del processo amministrativo.
Tale articolo, da ultimo modificato dal D.L. 168/2016 convertito con modificazione dalla L. 197/2016, rappresenta quindi una norma fondamentale del PAT e come tale, al comma 2, stabilisce espressamente:
“I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2bis ed al primo periodo del presente comma? in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.”
Tale comma, quindi, stabilisce un vero e proprio obbligo di deposito telematico generalizzato, che non prevede, al contrario del Processo Civile Telematico, depositi in via cartacea per alcune tipologie di atto e depositi in via telematica per altre, ma un un’unica via per la trasmissione di tutti gli atti di causa, ossia, quella digitale.
Tale obbligatorietà è ribadita, più nello specifico, dall’art. 9 delle specifiche tecniche attuative del PAT, ossia, dal D.P.C.M. 40/2016, che ai primi due commi prevede:
“1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’articolo 24 del CAD.
2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica.”
La norma de qua, quindi, oltre a rafforzare il principio di obbligatorietà del deposito generalizzato in via telematica, nonché la necessità della sottoscrizione digitale, stabilisce degli specifici casi di esonero dalla trasmissione digitale, previsti dai commi 8 e 9 del medesimo articolo:
“8. Nel corso del giudizio, il giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell’indice del fascicolo. Con le stesse modalità si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi dell’articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonché nei casi di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa dal deposito
telematico di cui all’articolo 136, comma 2, del CPA.
9. Nei casi di oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, attestata dal Responsabile del SIGA secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria dell’Ufficio Giudiziario, che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del Presidente nei casi di cui all’articolo 136, comma 2, del CPA, provvede ad effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale, ai sensi dell’articolo 22 del CAD.”
Gli articoli appena citati debbono essere, infine, coordinati con l’art. 7 del D.L. 168/2016 che, modificando l’art. 136 del codice del processo amministrativo nella forma sopra richiamata, specifica, al comma 3, che: “Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall’articolo 20, comma 1bis, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017? ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
La trasmissione telematica obbligatoria degli atti del processo amministrativo, quindi, riguarda esclusivamente i giudizi introdotti con ricorsi depositati a partire dallo scorso 1° gennaio 2017.
Oltre a ciò, sempre l’art. 7 D.L. 168/2016, chiarisce al comma 4 come sino al 1° gennaio 2018, al deposito telematico dell’atto di causa dovrà poi seguire la trasmissione di “almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.”, con ciò – di fatto – non solo onerando il Difensore di un’ulteriore attività assolutamente non necessaria, ma di fatto parzialmente vanificando – purtroppo – la riforma introdotta con il c.d. Processo Amministrativo Telematico.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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