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Processo Amministrativo Telematico – Obbligo di deposito telematico dell’istanza di fissazione udienza

Il punto sulla pronuncia del TAR del Lazio in merito all'obbligo di deposito telematico nell’ambito del processo amministrativo.

Il TAR Lazio, con la pronuncia n. 11079/2019, ha avuto recentemente modo di occuparsi dell’obbligo di deposito telematico nell’ambito del processo amministrativo.

Nel caso di specie, con decreto presidenziale, era stata dichiarata la perenzione del ricorso principale della procedura, in quanto non era stata depositata l’istanza di fissazione di udienza.

Parte ricorrente, con specifico atto di opposizione, ha rilevato di aver invece correttamente depositato l’istanza di fissazione di udienza ma in formato cartaceo anziché tramite trasmissione telematica di originale digitale, ciò poiché – in quel giorno – i sistemi di cancelleria avevano subito dei disservizi tali da rendere impossibile il deposito telematico.

Il TAR Lazio, sul punto, ha ritenuto che il deposito dell’atto cartaceo debba essere considerato del tutto irrilevante ai fini del corretto perfezionamento dell’istanza, poiché tale modalità di trasmissione non sarebbe – ad oggi – più consentita dall’ordinamento; oltre a ciò – poi – il Tribunale aggiunge: “l’asserito deposito, in formato cartaceo, dell’istanza di fissazione di udienza (che sarebbe stato eseguito – nella specie – in data 13/2/2018, ma di cui non v’è comunque alcuna prova) è, pertanto, tamquam non esset e non avrebbe potuto in ogni caso essere preso in considerazione ai fini in esame (e ciò a tacere della pur rilevante circostanza che i problemi tecnici di cui è menzione nell’atto di opposizione hanno riguardato, in ogni caso, un periodo di tempo molto limitato – complessivamente inferiore a venti giorni – rispetto al termine di un anno previsto dalla legge per l’incombente non espletato dal ricorrente).”

Le conclusioni a cui è giunto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, quindi, possono essere riassunte in una sostanziale “inesistenza” dell’atto depositato in violazione dell’obbligo di trasmissione telematica, nonché nella necessità di maggiore diligenza nelle condotte poste in essere dal difensore del ricorrente.

Non solo, infatti, i Giudici romani hanno ritenuto l’atto tamquam non esset ma hanno tenuto a specificare come il ricorso al deposito cartaceo non possa trovare giustificazione in un disservizio temporaneo dei sistemi quando, in realtà, il termine per il deposito dell’atto sia molto più lungo del tempo del disservizio stesso.

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