Processo Penale Telematico: nuove regole per il deposito degli atti penali
Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha introdotto importanti modifiche all'articolo 3 del D.M. 217 del 2023, riguardanti il deposito degli atti penali.
In virtù di tale intervento normativo, l’introduzione dell’obbligatorietà del deposito degli atti penali attraverso il PDP (Portale Deposito atti Penali) è stato parzialmente posticipato, prevedendo un’entrata in vigore scaglionata nell’arco dei prossimi due anni. Cerchiamo, quindi, di riassumere le principali novità del provvedimento, evidenziando il calendario previsto dal Ministero della Giustizia per la piena attuazione del Processo Penale Telematico.
1° gennaio 2025
A decorrere da tale data è divenuto obbligatorio il deposito tramite PDP per tutti gli atti destinati alla Procura (in parte già in vigore) e al Tribunale, sia in fase dibattimentale che dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.).
Tale generale obbligatorietà, però, è stata esclusa per:
- il deposito di documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e per quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;
- il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.
31 marzo 2025
In ragione dell’esclusione di cui al precedente 1. b), il deposito nell’ambito dei procedimenti regolati da rito abbreviato, direttissima e immediato, diverrà obbligatorio tramite PDP solo dal 1° aprile 2025, sino al 31° marzo prossimo, invece, sarà ancora possibile utilizzare i due canali alternativi previsti dalla normativa di riferimento, ossia, il deposito tramite PEC e il deposito cartaceo.
31 dicembre 2025
In ragione dell’esclusione di cui al precedente 1. a), il deposito nell’ambito dei procedimenti cautelari personali e reali (come – ad esempio – istanze ex art. 299 c.p.p., richieste di riesame o di appello ex art. 310 c.p.p.) diverrà obbligatorio tramite PDP solo dal 1° gennaio 2026, sino al 31° dicembre prossimo, invece, sarà ancora possibile – come per il caso di cui al punto 2. – utilizzare il deposito tramite PEC nonché il deposito cartaceo.
1° gennaio 2027
L’obbligo di deposito telematico sarà esteso a tutte le restanti autorità giudiziarie, inclusi il giudice di pace, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale dei minori, la Procura Generale, la Corte d’appello nonché alla Suprema Corte di Cassazione.
Vi è, infine, da porre all’attenzione del lettore, la piccola diatriba dottrinaria nata a seguito dell’introduzione del correttivo in oggetto. Alcuni giuristi, difatti, si sono interrogati se a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà della trasmissione di atti e documenti con modalità telematiche, permanesse o meno la possibilità del deposito in udienza.
Ad avviso dello scrivente, stante il chiaro disposto dell’art. 111 bis c.p.p. tale facoltà non poteva in alcun modo venir meno a seguito dell’emanazione della norma in oggetto, in ogni caso, il Ministero della Giustizia è intervenuto con specifico provvedimento chiarificatore dell’8 gennaio 2025 che, trattando dell’acquisizione digitale – da parte della cancelleria – dei documenti cartacei depositati in udienza ha – di fatto – chiarito come detta facoltà sia ancora pienamente esercitabile dalle parti processuali durante l’udienza.