Lavoro e HR

Contratto a termine 2024: attività stagionali

Per tutte quelle esigenze produttive e organizzative che non consentono, e tanto meno richiedono, l’impiego di lavoratori “stabili”, il contratto a tempo determinato rappresenta la soluzione perfetta. Ciò è tanto più vero ove si tratti di attività stagionali: per tale ragione, il legislatore ha introdotto alcune importanti deroghe alla disciplina generale per i rapporti a termine, di norma destinati a ripetersi nel tempo. La disciplina normativa dei contratti a termine per attività stagionali non è stata modificata dalle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (legge 3 luglio 2023, n. 85).

Forma del contratto a termine per le attività stagionali

A tale proposito, anche se l’assunzione avviene per lo svolgimento di un’attività “stagionale”, non è prevista alcuna deroga, per cui il contratto deve essere stipulato per iscritto e fatto preventivamente firmare al lavoratore, indicando in maniera esplicita o implicita il termine di scadenza nonché richiamando espressamente il diritto di precedenza che, peraltro, soggiace a regole del tutto particolari.

Va altresì evidenziato che nessuna deroga è stata prevista per quanto concerne i divieti contenuti nell’articolo 20 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: particolare importanza assume quello di cui al co. 1, lettera d), che riguarda i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nozione di lavoro stagionale: normativa di riferimento

L’articolo 21, co. 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, definisce i lavoratori impiegati nelle attività stagionali come quelli che vengono assunti per svolgere una delle attività che sono individuate, rispettivamente:

  • con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; oppure
  • dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 10 marzo 2021, n. 413).

Attenzione però: il previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato e, quindi, la stessa norma dispone che, fino alla sua futura (e speriamo “celere”) adozione, continuano a trovare applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

Con diretto riferimento ai contratti collettivi, occorre precisare che l’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individua come tali i contratti collettivi:

  • nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; e
  • aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU.

Sono solo questi a disporre del potere di individuare le attività stagionali “contrattuali”.

Per la Suprema Corte, la nozione di attività stagionale va tenuta distinta da quella di attività continuativa con picchi stagionali: nella prima – per derogare al limite massimo di durata dei contratti a termine – possono comprendersi solo situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo (limitato a una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate a esigenze d’intensificazione dell’attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva (Cass. ord. 4 aprile 2023, n. 9243).

Attività stagionali ex DPR n. 1525/1963

L’elenco del DPR include 53 voci: sgusciatura mandorle; scuotitura, raccolta e sgranatura pine; raccolta e conservazione prodotti sottobosco; raccolta e spremitura olive; produzione vino comune; monda e trapianto, taglio e raccolta riso; motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica cereali e pressatura foraggi; lavorazione falasco e sommacco; maciullazione/stigliatura canapa; allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura bozzoli; ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa, all’aperto, lino; taglio erbe palustri, diserbo canali, riordinamento scoline opere consortili di bonifica; raccolta, infilzatura ed essiccamento foglia tabacco verde; cernita e condizionamento in colli foglia tabacco in stato secco; taglio boschi, per personale addetto all’abbattimento per legname da opera, operazioni per preparare la legna da ardere, carbonizzazione, e trasporto; diradamento, raccolta e trasporto barbabietole da zucchero; scorzatura sughero; salatura e marinatura pesce; pesca e lavorazione tonno; lavorazione sardine sott’olio e carni suine; produzione formaggi in caseifici che lavorano solo latte ovino; lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per fabbricare prodotti conservati vegetali e alimentari; produzione liquirizia; estrazione olio da sanse e raffinazione, dell’olio dal vinacciolo e raffinazione, dell’alcool da vinacce e mele; fabbricazione ghiaccio; estrazione essenze da erbe e frutti freschi; splumatura tiffa; sgranellatura cotone; lavatura paglia per cappelli; trattura seta; estrazione tannino; fabbricazione e confezionamento dolci nei periodi precedenti Natale e Pasqua; cave alta montagna; montaggio, messa a punto e collaudo di impianti per zuccherifici, fabbriche conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali; fabbricazione laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e con essiccatoi all’aperto; cernita e insaccamento castagne; sgusciatura/insaccamento nocciole; raccolta, cernita, spedizione prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione imballaggi; raccolta, cernita, confezione e spedizione uve da tavola ed esportazione; lavaggio e imballaggio lana; fiere ed esposizioni; lavori preparatori campagna salifera; spalatura neve; attività in colonie montane, marine e curative ed esercitate da aziende turistiche con, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi (le imprese turistiche stagionali con un periodo di inattività nell’anno non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi, possono assumere a tempo indeterminato, vista la loro necessità di svolgere una attività “programmatoria” o “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico: Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 10 marzo 2021, n. 413); preparazione e produzione spettacoli per personale non menzionato nella lettera e) dell’articolo 1 della legge n. 230/1962, addetto a singoli spettacoli o serie spettacoli consecutivi di durata prestabilita; personale cinematografi estivi o assunto per corsi di insegnamento professionale di breve durata e solo per tali corsi; conduzione caldaie fabbricati; addetti a impianti trasporto a fune per attività sportive in località sciistiche e montane e gestione delle piste da sci.

Durata del contratto a termine per le attività stagionali

Anzitutto, alle attività stagionali – sia quelle previste dal DPR n. 1525/1963 che quelle definite come tali dai contratti collettivi – non si applica il limite di durata massima, per sommatoria di tutti i contratti a termine tra le medesime parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, che è pari a 24 mesi. Ne consegue che è quindi legittima l’assunzione a termine del medesimo dipendente, ogni volta (per esempio) con durata del singolo contratto pari a 2 mesi, per raccogliere e spremere le olive, reiterata per 30 anni di seguito (e, quindi, con una durata totale di tutti i rapporti, sommati tra loro, di 60 mesi).

Nota Bene Come precisato dal Ministero, i contratti a termine conclusi per svolgere attività stagionali costituiscono un’eccezione al limite di durata massima stabilito dalla legge o dal contratto collettivo: quindi, eventuali periodi di lavoro stagionale non vanno inclusi nel computo del limite di durata massima di 24 mesi, che opera solo per i contratti a termine per le attività non aventi carattere stagionale (Ministero del Lavoro, Nota 15 giugno 2016, n. 15).

Proroghe del contratto di lavoro stagionale a tempo determinato

Mentre nessuna eccezione è stata prevista per le proroghe, che restano sempre e solamente 4 (così come avviene nella generalità dei casi), l’articolo 21, co. 01, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone espressamente che i contratti per lo svolgimento di attività stagionali possono essere prorogati senza che sia necessario, da parte del datore di lavoro, indicare alcuna causale.

Rinnovi del contratto di lavoro stagionale a tempo determinato

In questo caso, ossia nell’ipotesi di riassunzione a termine del medesimo lavoratore perché svolga un’attività stagionale, rispetto alla disciplina ordinaria sono previste ben due diverse deroghe; infatti, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato:

  • non è necessario indicare alcuna causale (articolo 21, co. 01);
  • non è necessario rispettare le cd. pause intermedie (cd. periodi cuscinetto o stop and go), così come espressamente prevede l’articolo 21, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

Ricordiamo invece che, di norma, tali periodi sono pari a 10 o 20 giorni, a seconda della durata del contratto appena scaduto (fino a 6 ovvero più di 6 mesi).

In base a quanto previsto dall’articolo 7, co. 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

Limiti di lavoratori a termine stagionali che possono essere assunti

L’articolo 23, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce che, salvo diversa disposizione contenuta nei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore se esso è uguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività in corso l’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare 1 contratto di lavoro a tempo determinato.

Tuttavia, il successivo co. 2, alla lettera c), stabilisce che sono esenti dal limite di cui sopra nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, co. 2, ossia tanto quelle elencate dal DPR n. 1525/1963 quanto quelle individuate come tali da parte del contratto collettivo (sia esso nazionale, territoriale o aziendale). In pratica, il datore di lavoro che abbia un solo dipendente, o che ne abbia comunque pochissimi, può assumere tutti i lavoratori a termine “stagionali” dei quali ritiene di aver bisogno.

Diritto di precedenza per i lavoratori a termine stagionali

Anche la disciplina del diritto di precedenza si differenzia rispetto a quella “generale”. Le differenze più rilevanti sono le seguenti: il diritto opera solo per nuove assunzioni a tempo determinato per svolgere la medesima attività stagionale e tale diritto deve essere esercitato, sempre in forma scritta, entro 3 mesi dalla fine del contratto precedente (non entro 6 mesi come avviene negli altri casi). Per una sintesi si veda la tabella che segue.

DIRITTO DI PRECEDENZA: REGOLE PER GLI STAGIONALI

Attività pregressa Medesima attività stagionale
Esercizio Forma scritta con esplicita volontà
Limite per l’esercizio Entro 3 mesi dalla fine del rapporto
Nuove assunzioni Solo per i nuovi contratti a tempo determinato
Mansioni Deve trattarsi della medesima attività stagionale
Validità Il diritto di precedenza si estingue dopo 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine

Anche se trattasi di istituto differente, l’art. 10 (Transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili) del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, dispone che – ferme le disposizioni vigenti più favorevoli, il lavoratore che ha maturato un’anzianità di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore e ha completato il periodo di prova, può chiedere (per iscritto) che gli sia riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile. Il lavoratore che ha ricevuto risposta negativa può presentare una nuova richiesta dopo 6 mesi. Entro 1 mese dalla richiesta, il datore fornisce risposta scritta motivata: in caso di richiesta reiterata di analogo contenuto, i datori di lavoro che sono persone fisiche e le imprese fino a 50 dipendenti possono rispondere in forma orale se la motivazione della risposta non cambia rispetto alla precedente. Tali previsioni non si applicano ai pubblici dipendenti, ai lavoratori domestici, ai marittimi e a quelli del settore della pesca.

Contratto a termine stagionale: limiti al contributo addizionale

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29, co. 2, della legge n. 92/2012, per le fattispecie di lavoro stagionale, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI è prevista:

  • per i lavoratori assunti a termine per le attività stagionali ex DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
  • limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per i lavoratori assunti a termine per attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, da parte delle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Tuttavia, dopo le modifiche che sono state introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’Inps ha precisato che:

  • ai contratti a termine, stipulati dal 1° gennaio 2020, per le attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative” non si applica il contributo addizionale NASpI né l’incremento previsto per ciascun rinnovo;
  • la norma cristallizza le attività stagionali che danno luogo all’applicazione dell’esonero contributivo in esame, considerando a tale fine solo quelle contenute negli avvisi comuni e nei CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni abilitate;
  • ai soli fini della determinazione dell’ambito di applicazione dell’esclusione dal versamento del contributo, l’esonero si riferisce anche ai contratti a termine – sottoscritti dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali – stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, dopo il 31 dicembre 2011, se tali rinnovi contrattuali contengano (tempo per tempo senza soluzione di continuità) espresso riferimento alle attività stagionali individuate dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali, e fermo restando che l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del CCNL;
  • l’obbligo contributivo permane, invece, anche per i periodi di vigenza del contratto successivi al 1° gennaio 2020, per i contratti stagionali che, pur afferenti alle fattispecie richiamate dall’articolo 2, co. 29, lettera b), della legge n. 92/2012, siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2020: in caso di contratto stagionale stipulato prima del 1° gennaio 2020, l’esonero contributivo si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti dopo tale data (Inps, circolare 4 agosto 2020, n. 91).

Impugnazione del contratto a termine per i lavori stagionali

A tale proposito non si registra nessuna particolarità rispetto alla disciplina generale; pertanto, il contratto a termine deve essere impugnato, in forma scritta, entro 180 giorni dalla sua cessazione, a pena di decadenza. Si applica poi tutto quanto previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 in esame.

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