Processo tributario telematico

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Processo Tributario Telematico – Cassazione – Inesistenza della notificazione via PEC

Con la recente pronuncia n° 24640/2018 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della validità delle notifiche via PEC – in ambito tributario – effettuate prima dell’entrata in vigore della normativa sul processo tributario telematico
La Suprema Corte ha ritenuto inesistente – e quindi non sanabile nemmeno in virtù della costituzione di controparte – la notificazione effettuata da Equitalia dell’atto di appello notificato a mezzo PEC al legale del contribuente in data 20 febbraio 2015, ciò in conformità ai principi espressi dalla precedente pronuncia n° 17941/2016 della medesima Corte.
In particolare gli Ermellini hanno ritenuto di non poter accogliere il ricorso in Cassazione della Equitalia Servizio Riscossione Tributi poiché: “… le disposizioni del Regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma della L. 16 gennaio 2003, art. 27, “non si applicano all’uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario”), in quanto le nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3 (per cui “de notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione”) trovavano applicazione – dal 1 dicembre 2015 – solo per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie di Umbria e Toscana. Oggi si è concluso su tutto il territorio nazionale il processo di attivazione del processo tributario telematico, che però, al tempo della notifica in data 20 febbraio 2015 del ricorso in appello a mezzo PEC da parte dell’agente della riscossione, non era attivato in alcuna Regione, ivi compresa quindi la Regione Lazio.”
Oltre a conformarsi ai precedenti della Suprema Corte, però, l’odierna pronuncia ha il pregio di prendere posizione in relazione alle tesi dottrinarie che, nel corso degli ultimi anni, hanno sostenuto la sanabilità delle notificazioni ante PTT in virtù della loro equiparazione alla Raccomandata cartacea.
Sul punto gli Ermellini hanno dichiarato l’impossibilità “in difetto di approvazione delle norme tecniche del processo tributario telematico, avente carattere di specialità rispetto al rito civile, di ritenere l’equipollenza della notifica tramite PEC alla tradizionale notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l’affermazione dell’inesistenza della notifica ciononostante effettuata a mezzo PEC trova conforto anche nei principi di carattere generale espressi da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi, nella fattispecie, di atto trasmesso da soggetto che non poteva dirsi munito, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione temporis, della possibilità giuridica di compiere detta attività.”
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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