Rifiuto di indossare la mascherina: è legittima la sanzione disciplinare
La diffusione della pandemia da virus Covid-19 ha comportato l’emanazione di molte norme emergenziali (incluso il blocco dei licenziamenti) nonché l’adozione di numerose misure “pratiche” volte a prevenire il contagio, il cui ambito di applicazione – con tutta evidenza – interessa anche i luoghi di lavoro, comportando specifici obblighi a carico di dipendenti e datori.
Oltre alle numerose disposizioni aventi carattere emergenziale, va ricordato che l’articolo 2087 del codice civile, impone al datore di lavoro l’obbligo di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Tra le misure più comuni e semplici per evitare il contagio da coronavirus va certamente annoverato l’obbligo di indossare le apposite mascherine. Nel caso di specie, anche alla luce di un apposito protocollo condiviso con le organizzazioni sindacali, il datore aveva chiesto a un dipendente – in qualità di partecipante a una riunione aziendale in cui erano presenti anche altri colleghi – di indossare tale dispositivo e, a fronte del di lui rifiuto (peraltro a seguito di ripetuti inviti ad adempiere), aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Il Tribunale di Venezia, con la recente sentenza 4 giugno 2021, ha ritenuto pienamente legittima tale sanzione, applicata in misura pari a 3 giorni.