Lavoro e HR

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Smart working con medico competente in loco

Paese che vai medico competente che trovi. È questo il senso di una Nota con la quale il Ministero del Lavoro ha risposto a Confcommercio circa la possibilità di nominare più medici competenti, in relazione alla regione o provincia presso la quale i dipendenti in modalità “agile” si trovano a rendere la propria prestazione lavorativa.

Confcommercio – al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro anche ai videoterminalisti che operano in smart working e che lavorano presso l’abitazione o in luoghi anche molto lontani dalla sede aziendale – ha chiesto al Ministero se il datore può nominare appositi medici competenti, diversi dai già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove essi operano in smart working, specificamente individuati per apposite provincie e/o regioni, e nominati solo per tali aree e per le tipologie di lavoratori che ivi operano.

Quadro normativo

Nell’ambito del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, vanno ricordati: l’art. 2 (requisiti e compiti del medico competente); l’art. 3, che definisce il campo di applicazione del decreto; l’art. 18, inerente agli obblighi di datore e dirigente; l’art. 25, che individua gli obblighi del medico competente; l’art. 39, co. 6, ai sensi del quale, nelle aziende con più unità produttive o nei gruppi d’imprese nonché ove la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Da ultimo, l’art. 22, co. 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, stabilisce che il datore garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità “agile” e a tal fine consegna a lui e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Risposta del Ministero

In relazione a quanto sopra, il Ministero del Lavoro (con Risposta a Interpello 1° febbraio 2023, n. 1) ha precisato che l’art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 (ai sensi del quale il datore può nominare più medici competenti, individuandone uno quale coordinatore, per particolari esigenze organizzative …) include la nomina di più medici competenti per i lavoratori in smart working “sparsi sul territorio”. In tal caso, però, ogni medico competente dovrà assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia. Infine, il datore deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi ex art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 81/2008, ossia: “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”.

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