Ticket licenziamento: i nuovi importi per il 2025
L’articolo 2, co. 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), stabilisce che - nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI - è dovuta, a carico del datore, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al co. 30.
La norma di cui sopra interessa – oltre alle varie ipotesi di licenziamento – anche le dimissioni per giusta causa nonché talune (poche) altre particolari ipotesi (per esempio, essa riguarda anche la procedura di conciliazione tenutasi presso l’ITL a fronte di un licenziamento per GMO, ex art. 7 della legge n. 604/1966).
Ebbene, anche dal 1° gennaio 2025, i costi aumentano; infatti, nella circolare 29 gennaio 2025, n. 25, l’Inps ha precisato quanto segue:
- la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della NASpI è pari a 1.436,61 euro;
- l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare 1.562,82 euro.
In pratica, prendendo a riferimento il nuovo massimale di 1.562,82 euro, nel caso di licenziamento individuale (eccetera), il contributo – cosiddetto ticket – di licenziamento, a carico del datore è dovuto nelle seguenti misure:
- il 41% del massimale, che equivale all’importo del cd. ticket per 1 anno intero di lavoro, è pari a ad euro 640,76;
- per 1 solo mese di lavoro, l’importo di 640,76 va diviso per 12, ed è quindi pari a 53,40 euro;
- in ogni caso, per anzianità di servizio pari o superiori a 36 mesi, l’importo di 640,76 va moltiplicato per 3, ed è quindi pari a 1.922,28 euro in tutto.
Infine, nel caso di licenziamento collettivo, il contributo dovuto va moltiplicato per 3 se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale; ed è raddoppiato se il licenziamento è effettuato da un datore tenuto a versare la contribuzione CIGS. L’Inps (circ. 19 marzo 2020, n. 40) ha precisato che, in caso di ricorrenza di entrambe le ipotesi il ticket, pari all’82% del massimale mensile, va moltiplicato per 3 volte.