Trasformazione “doppia” per l’apprendistato di primo livello
L’articolo 18, co. 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. Collegato Lavoro), ha modificato l’art. 43, co. 9, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che ora prevede la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in un ulteriore contratto di apprendistato, indifferentemente di secondo o di terzo livello.
Dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale ex D.Lgs. n. 226/2005 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione) nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, previo aggiornamento del piano formativo individuale, è possibile trasformare il contratto in apprendistato:
- a) professionalizzante, per conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali: in tale caso, la durata massima totale dei 2 periodi non può eccedere quella individuata dagli accordi interconfederali o dai CCNL;
- b) di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi dell’art. 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
La vera novità è quella di cui alla lettera b), posto che prima la trasformazione poteva avvenire con riguardo solo al contratto “professionalizzante” (a tale proposito si veda: INL, Nota 23 novembre 2020, n. 1026).
In relazione a tale modifica, l’Inps (messaggio 24 gennaio 2025, n. 285), ha precisato quanto segue:
- la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del PFI, comporta la continuità del contratto tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e quello di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’art. 45 co. 1, D.Lgs. n.81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato a:
- conseguire titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; ovvero diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori ex art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008;
- svolgere di attività di ricerca; ovvero il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- il datore che intenda stipulare un contratto di alta formazione e ricerca deve sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto (la retribuzione è disciplinata ex art. 45, co. 3);
- oltre alle indicazioni già fornite (cfr. Inps, circ. n. 108/2018), dalla data di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante o di alta formazione (anche se il datore ha al massimo 9 dipendenti), l’aliquota a carico datore è pari al 10%, cui va aggiunta quella per finanziare la NASpI (1,31%) e i Fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%); oltre alla contribuzione per le integrazioni salariali, se dovute;
- infine, nulla muta per quanto concerne la compilazione del flusso Uniemens.