Tribunale di Torino – Collegamenti ipertestuali e liquidazione delle spese legali
Hanno recentemente suscitato qualche discussione fra i Giuristi delle Ordinanze emesse dal Tribunale di Torino relative all’utilizzo dei link ipertestuali all’interno degli atti depositati telematicamente.
Vi è da precisare che il Tribunale piemontese, già da alcuni anni, si è distinto non solo per l’ampia giurisprudenza prodotta in tema di questioni attinenti al Processo Civile Telematico, ma anche per le innovazioni introdotte – soprattutto dal punto di vista organizzativo – all’interno degli uffici amministrativi e di cancelleria e volte ad una razionalizzazione della gestione dei fascicoli telematici.
Ciò detto, tornando all’oggetto della presente analisi, con uno dei provvedimenti in parola il Tribunale di Torino ha stabilito: “concede alle parti i termini perentori di cui all’art. 183 c. 6 Cpc, [omissis] richiamato il principio di sinteticità degli atti depositati con modalità telematiche di cui all’art. 16 bis c. 9 octies Dl 179/2012, invita le parti a dotare gli atti di sommari ipertestuali e collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti con gli stessi, osservando che l’uso di queste tecniche di redazione è valutabile sotto il profilo del pregio dell’attività prestata.”.
Orbene tale ordinanza deve essere analizzata sotto una pluralità di elementi: innanzitutto – vi è subito da precisarlo – il Magistrato non richiede l’inserimento di elementi ipertestuali prevedendo o richiamando possibili sanzioni nei confronti delle parti che non provvedessero, ma – più semplicemente – invita le parti a “dotare gli atti di sommari ipertestuali e collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti” con la precisazione che “che l’uso di queste tecniche di redazione è valutabile sotto il profilo del pregio dell’attività prestata”. In buona sostanza il Tribunale di Torino ritiene che l’utilizzo di strumenti avanzati di redazione degli atti digitali, debba essere considerato motivo sufficiente a ritenere l’atto elaborato “atto di pregio” e, di conseguenza, a permettere l’applicazione di provvedimenti di carattere premiale in sede di liquidazione delle spese legali.
Facciamo però un passo indietro ed analizziamo il testo dell’art. 16 bis comma 9 octies del Decreto Legge 179/2012, la norma – in modo in realtà estremamente generico – prescrive: “Gli atti di parte e i provvedimenti del Giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”, con ciò – sostanzialmente – dando un indirizzo generale in ordine alla necessità di redigere l’atto telematico prestando particolare attenzione non solo alle effettive necessità difensive ma anche agli strumenti che la redazione di un atto digitale mette a disposizione del Professionista.
Posto, ad esempio, che anche prima dell’avvento del Processo Civile Telematico buona parte degli Avvocati era abituata a dividere il proprio atto processuale in capitoli, oggi – grazie ad un sapiente utilizzo del proprio redattore testi – sarà possibile rendere l’indice dell’atto navigabile, ossia, permettere al lettore di “saltare” da un capitolo all’altro dell’atto giudiziario semplicemente con un click e non obbligando invece la controparte e il Magistrato e scorrere con fatica tutto il testo per ricercare la sezione che si vuol raggiungere.
Nello stesso quadro di analisi devono poi essere inseriti i link ipertestuali ai documenti allegati.
Se, ad esempio, all’interno di una memoria 183 n° 2 c.p.c. venissero inseriti dei collegamenti alla produzione documentale allegata, il Magistrato potrebbe aprire un determinato documento semplicemente premendo un il tasto sinistro del mouse, e non – invece – essere costretto a ridurre ad icona il software di lettura del PDF, tornare sulla Consolle del Magistrato, ricercare l’allegato de quo, aprirlo, esaminarlo e poi tornare all’atto.
Benché il risparmio di tempo possa sembrare infinitesimale, in realtà non si tratta solo di una mera agevolazione in termini tempistici, ma di una vera e propria innovazione dal punto di vista dell’esame dell’atto giudiziario che – oltretutto – comporta vantaggi non solo per il Giudice ma anche per la controparte che, qualora provveda a scaricare l’atto e tutti gli allegati (senza rinominarli) nella medesima cartella del proprio computer, potrà mantenere integri i link ipertestuali.
Venendo, poi, al carattere di “atto di pregio” che l’ordinanza in esame riserverebbe ad elaborati processuali redatti nelle forme sopra esemplificate, non si può che far riferimento espresso alla sentenza del Tribunale di Torino n° 1497/2017 che, sul punto, ha con chiarezza stabilito: “L’art. 4 del DM 55 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”. La norma chiarisce poi quali elementi debbano essere presi in considerazione per determinare la “difficoltà dell’affare” (contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza col cliente e con terzi); nulla dice, invece, sugli elementi indicatori del “pregio dell’attività prestata”. Ritiene questo giudice che debba essere valorizzata, sotto questo profilo, la “funzionalità” dell’attività difensiva rispetto ai principi costituzionali che governano il processo, primi fra tutti quello del contraddittorio e quello della ragionevole durata. Si ritiene dunque “di pregio” quell’attività difensiva condotta con modalità tali da permettere il più lineare ed efficiente svolgimento del processo. In questa prospettiva, vanno considerati – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la chiarezza nella individuazione dei fatti posti a fondamento delle domande e delle difese; la chiarezza delle contestazioni e dei riconoscimenti; la pertinenza, specificità e non ridondanza delle capitolazioni istruttorie rispetto ai fatti bisognosi di prova; le tecniche di redazione degli atti difensivi, che (a prescindere dal mezzo, cartaceo o telematico, con cui sono versati nel processo) devono essere concepiti e strutturati in modo da poter essere fruiti (cioè letti e compresi) con la massima semplicità, sia dal giudice che dalla controparte. Il “pregio dell’attività difensiva” è quindi un parametro attraverso cui il giudice può tener conto non soltanto dell’adeguatezza delle difese rispetto alla posizione della parte, ma anche della funzionalità delle stesse rispetto a un “giusto processo”, nel quale debbono confluire e trovare ascolto e risposta (in tempi ragionevoli) le posizioni di tutte le parti (di quel processo e degli altri innumerevoli, già pendenti o ancora da instaurare).”
Per il Tribunale di Torino, quindi, “atto di pregio” potrà definirsi anche quell’atto che incorpori elementi “funzionali” rispetto alle attività processuali e quindi, in ottica di atti redatti in forma digitale, di elementi quali (prosegue il Tribunale piemontese) “…sommari ipertestuali (cioè quei sommari che permettono la “navigazione” dell’atto cliccando sulle sue voci e sottovoci) e i “link” o collegamenti ipertestuali ai documenti (che permettono, cliccando sul collegamento contenuto nell’atto, di aprire ed esaminare con maggiore semplicità i documenti a cui l’atto fa riferimento e che sono stati prodotti unitamente ad esso). Entrambi questi strumenti agevolano lo studio e la comprensione dell’atto e contribuiscono, per questa via, a rendere effettivo il principio del contraddittorio e a rendere più efficiente il processo nel suo insieme.”
Concludendo, quindi, l’orientamento portato avanti da alcuni dei Giudici del Tribunale di Torino deve – ad avviso di chi scrive – essere in toto condiviso poiché, non solo volto a rendere maggiormente intellegibile l’atto processuale per tutte le parti del procedimento ma, soprattutto, perché strutturato con un’ottica premiale e non punitiva.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico