Valida la notifica di un decreto ingiuntivo a mezzo PEC anche senza allegare la procura alle liti
Già da alcuni anni fra i professionisti tiene banco la questione relativa alla necessità – o meno – di allegare la procura alle liti in caso di notifica di un decreto ingiuntivo o di atti di natura endoprocedimentale. In dottrina e in giurisprudenza, infatti, ci si è a lungo chiesti se fosse necessario allegare la procura in caso di procedimento già previamente instaurato e – di conseguenza – di deposito della procura stessa all’interno del fascicolo del procedimento. Vediamo ora come si è espressa la Corte di Cassazione su questo tema con la recente pronuncia n. 27154.
Come è noto, presupposto imprescindibile per poter provvedere alla notificazione in proprio a mezzo PEC, così come previsto dall’art. 1 della legge 53 del 1994, è quello del previo rilascio della procura da parte dei cliente nei confronti del difensore. A fronte di detto requisito, però, nessuna norma stabilisce espressamente la necessita di allegazione di detto documento alla mail di notifica.
Vista la già ampia giurisprudenza di merito sul punto, oggi torna sulla questione anche la Suprema Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 27154/2021, si è occupata del caso di notificazione di un decreto ingiuntivo – al fine della decorrenza del termine per l’opposizione – priva dell’allegazione di una regolare procura alle liti.
Gli Ermellini, ricalcando – come detto – le numerose pronunce di merito sul punto, hanno espresso il seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l’eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall’ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede – fuori dei casi in cui ammette l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. – il solo rimedio dell’opposizione tempestiva”.
La Suprema Corte, quindi, ha posto l’accento su un elemento fondamentale per la decisione della vicenda in oggetto, ossia, che la procura alle liti, qualora sia stata previamente depositata nel fascicolo del procedimento monitorio, avrà già subito una precedente analisi da parte del Giudice di merito.