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Commissione Tributaria Regionale Toscana, Sentenza 31 maggio 2017, n. 1377 – Inammissibilità del ricorso telematico se in primo grado si è optato per il cartaceo

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la recente pronuncia n° 1377 del 31 maggio 2017, si è occupata – con uno dei primi provvedimenti sul tema – dell’applicazione del Processo Tributario Telematico in grado di appello, nonché della notificazione via PEC del ricorso.
Deve essere innanzitutto premesso che, ad avviso di chi scrive, la sentenza de qua risulta criticabile e non condivisibile sia per le conclusioni che raggiunge sia per i presupposti da cui muove; ma andiamo con ordine.
Il caso oggetto di analisi riguarda l’impugnazione di una pronuncia della C.T.P. effettuata dall’Agenzia delle Entrate di Firenze tramite notifica via PEC, presso il domicilio digitale del difensore di controparte, del ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio.
Il Difensore del contribuente si costituiva dinanzi alla commissione regionale eccependo, in primis, l’inammissibilità della notifica dell’appello effettuata in via telematica.
Orbene, la C.T.R. della Toscana, accogliendo tale eccezione preliminare, evidenzia due elementi di analisi che pone alla base della propria decisione:

  • Il giudizio di primo grado dinanzi alla commissione provinciale si era svolto cartaceamente ed in virtù di ciò la Commissione ha ritenuto che, nonostante La costituzione, la proposizione del ricorso e le comunicazioni conseguenti alle stesse, possono essere effettuate tutte -nessuna esclusa- in via telematica, dal che ne consegue che tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l’atto di appello, potrà essere effettuato con tale formula, e tanto nel rispetto dei richiamati artt. 16 e 16 bis della norma sul processo telematico. Non appare condivisibile l’inverso, vale a dire, la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così, di colpo, la normativa specifica in tema di notifica degli atti che rimane senz’altro quella sancita dalle norme del c.p.c. nel caso di mancato adeguamento per intero al PTT e tanto indipendentemente dalle possibilità introdotte dal processo tributario telematico che prevede allo stato, nella regione che ci occupa, ancora un sistema di alternatività.”

In virtù di questo primo elemento di analisi, quindi, la Commissione riterrebbe inapplicabile la scelta del “rito telematico” per la prima volta nel giudizio di impugnazione.
Analizzando però il disposto dell’art. 2 del D.M. 163/2013 (norma a cui il Collegio fiorentino sembra implicitamente riferirsi) appare criticabile – a parere dello scrivente – la lettura che viene fatta del disposto di cui al comma III: “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”, ossia, di facoltà di decisione fra “cartaceo o digitale” solo in primo grado, con conseguente impossibilità di effettuare tale scelta per la prima volta in grado di appello, ed appare criticabile – come detto – in virtù di due elementi:

  1. l’analisi letterale del comma sopra citato non fa in alcun modo emergere un divieto di scelta del deposito telematico in grado di appello ma, semmai, un obbligo di utilizzo di tale metodologia di deposito in caso si sia optato per la scelta del digitale già in sede di ricorso alla commissione provinciale;
  2. la C.T.R. di Firenze non sembra tenere in debita considerazione la prima parte dell’art. 2 D.M. 163/2013, in cui ci si occupa – più in generale – della facoltà di scelta fra PTT e deposito ordinario: “Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo  e mediazione  possono  essere  formati  come   documenti informatici sottoscritti con  firma  elettronica  qualificata  o  firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento“

La norma de qua si riferisce a tutti “gli atti e provvedimenti del processo tributario” non facendo distinzioni fra tipologia di atto e/o momento processuale del deposito. Il disposto del comma III, quindi, risulta a tutti gli effetti una mera eccezione alla portata generale del comma I appena citato, e – come norma speciale – si occupa di imporre non più la facoltatività (concessa in generale dall’articolo in commento) ma l’obbligatorietà del deposito telematico anche in grado di appello in caso si sia “utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento”.
Appare quindi chiaro, sempre a parere di chi scrive, che la specificazione di un obbligo non possa essere interpretato in peius e, soprattutto, contra rispetto ad una norma di carattere generale che concede sempre la facoltà alla parte di formare e trasmettere telematicamente l’atto del processo tributario.

  • Secondo elemento di analisi di cui si occupa la C.T.R. della Toscana, è quello della notificazione del ricorso via PEC da parte dell’Agenzia delle Entrate di Firenze.

Da un lato la Commissione ritiene che “La notifica di atti giudiziali tributari a mezzo pec infatti non può ritenersi ammissibile alla stregua della testuale esclusione prevista a riguardo dall’art. 16 co. 4 del regolamento sull’utilizzo della pec” e ancora “l’appello così come notificato è da ritenersi inammissibile, e poiché ciò comporta l’inesistenza della sua notifica, per mancato rispetto delle modalità previste dall’art. 16 d.legislativo 546/92”; dall’altro argomenta in relazione al primo punto della nostra analisi, ritenendo direttamente collegata la scelta – sempre ad avviso della Commissione – da farsi nel primo grado di giudizio fra cartaceo e digitale, e la facoltà di notificare il ricorso via PEC “Né possono ritenersi a tal proposito valide le argomentazioni svolte sul punto dalla Agenzia di Firenze con le sue memorie illustrative, allorquando stabilisce, ponendo in essere un distinzione tra norma primaria e norma secondaria, il concetto della facoltatività dell’uso dei mezzi di notifica, sul presupposto di essere stata la Regione Toscana, abilitata in tal senso. Il processo tributario telematico si colloca, al parere di questa commissione, nell’ambito del processo di digitalizzazione della giustizia già attuato nel processo civile. Se da un canto è pur vero che dal 1.12.2015 la regione Toscana, previa registrazione al SIGIT, possa utilizzare lo strumento della PEC per la notifica degli atti e per le comunicazioni ad essi inerenti, è soggetta poi ad una serie di successivi atti ad essi collegati. Ciò vale non solo per il prosieguo dell’attività successiva alla comunicazione dell’atto di appello notificato via pec, ma anche con riferimento a quelli che sono stati gli atti compiuti nel primo grado del giudizio, cioè che in base al principio della facoltatività del PTT, la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado.”
Partendo dal secondo elemento di contestazione, lo scrivente non può – per tutto quanto già espresso in precedenza – che discordare dalle conclusioni a cui giunge la C.T.R. della Toscana, posto che la normativa che si occupa delle comunicazioni via PEC all’interno del processo tributario (art. 16bis D. Lgs. 546/92) risulta del tutto svincolata rispetto all’obbligatorietà/facoltatività di trasmissione telematica degli atti di causa se non per il richiamo che viene fatto, dal comma III del suddetto art. 16bis al D.M. 163/2013, in relazione alle modalità operative della notificazione (previste però dall’art. 5 del suddetto Decreto e non certo dall’art. 2).
Per quanto attiene, invece, all’altra censura che viene mossa all’Agenzia delle Entrate di Firenze in tema di notificazione, non si può non evidenziare come l’art. 16 IV comma del regolamento relativo all’utilizzo della PEC (Decreto Del Presidente Della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68) non solo risulti essere norma di rango inferiore rispetto all’art. 16bis del D. Lgs. 546/92 ma come, in effetti, non attenga al divieto di utilizzo della PEC, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nei procedimenti giudiziari, ma solamente all’esclusione di tali enti dal novero dei soggetti a cui le disposizioni del Decreto (che – lo si sottolinea – si occupa unicamente di stabilire “le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata” – art 1) si applicano, lasciando – quindi – del tutto invariata la facoltà di utilizzo nel Processo Tributario Telematico della PEC per le notificazioni, facoltà espressamente prevista dal sopracitato art. 16bis D. Lgs 546/92:
“1.  Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

  1. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
  2. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.
  3. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.”

Concludendo, quindi, la pronuncia in esame non appare dallo scrivente condivisibile per tutti i motivi sopra esposti.
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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