Processo civile telematico

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Corte di Cassazione – ricorso improcedibile in mancanza di attestazione di conformità sulla copia della sentenza notificata via PEC

Con l’ordinanza n. 6657 del 15 marzo 2017, la Corte di Cassazione affronta il problema della mancanza di attestazione di conformità degli atti notificati a mezzo PEC, e lo fa innovando rispetto al passato sia – da un lato – poiché abbandona l’orientamento “salvifico” che ha caratterizzato le pronunce della Suprema Corte degli ultimi due anni, sia perché si occupa – di fatto – di un argomento poco conosciuto dai non addetti ai lavori ma in realtà altamente problematico, ossia, l’attestazione di conformità della notificazione via PEC operata dalla parte destinataria della notifica.
Partendo però dall’analisi della fattispecie sottesa alla pronuncia in esame, si deve evidenziare come il ricorrente, al momento del deposito del ricorso in Corte di Cassazione, abbia provveduto ad allegare la stampa della PEC – priva di attestazione di conformità – con la quale era stata notificata la sentenza poi oggetto di impugnazione.
L’obbligo di allegazione della sentenza notificata unitamente al ricorso per cassazione è espressamente previsto dal secondo comma dell’art. 369 c.p.c., il quale prescrive:
“Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta……….”
Il ricorrente quindi, avendo depositato una copia della sentenza impugnata “uso studio” e priva del visto di conformità, ha violato il disposto dell’articolo sopra citato, rendendo di fatto improcedibile il ricorso, così come più volte stabilito dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (per tutte si veda Cass. n. 16498/2016).
Orbene, in virtù di quanto si qui premesso, con l’Ordinanza oggetto di commento gli Ermellini hanno stabilito che “il ricorso sia improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 2/12/2015, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione (né risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dal controricorrente).
Ed, infatti, la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene rechi in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all’originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso.”
Se da un lato la pronuncia de qua appare perfettamente in linea con i precedenti orientamenti espressi dalla Suprema Corte, dall’altro innova però enormemente dal punto di vista dell’autentica delle notifiche effettuate via PEC.
Come è noto, infatti, l’art. 9 della L. 53/1994 si occupa espressamente di definire in quali casi il Difensore possa provvedere alla stampa ed attestazione della notificazione effettuata via PEC e, in particolare, il comma 1bis del suddetto articolo stabilisce: “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Orbene, i commentatori sono concordi nel ritenere che il comma de qua si riferisca al caso di attestazione di conformità effettuata dall’Avvocato che ha provveduto alla notificazione dell’atto e non anche al soggetto passivo della notificazione stessa.
Tale norma, quindi, potrà essere utilizzata per dar prova, in tutti quei casi in cui non sia possibile trasmettere per via telematica le ricevute digitali (si pensi ad esempio alla Corte di Cassazione o al Giudice di Pace), dell’avvenuta notificazione dell’atto, ciò attraverso la stampa e l’attestazione di conformità della copia delle ricevute di PEC e degli allegati nelle stesse contenute.
Ma qualora, come nel caso oggetto di commento, a dover dar prova della notificazione debba essere la parte passiva della notifica e non il notificante?!
Parte della dottrina (oltre allo scrivente si veda Gargano) ha ritenuto applicabile al caso de quo la norma di cui al comma 1ter del medesimo art. 9 L. 53/1994:”In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”, ciò per due ordini di ragioni:

  • In primis il comma si pone come norma di chiusura atta a prevedere la possibilità di autenticazione in tutti quei casi non espressamente previsti dal comma 1bis;
  • il testo non si riferisce mai espressamente alla parte “notificante” ma si limita ad utilizzare la più generica accezione “avvocato”, in modo da non escludere aprioristicamente il soggetto passivo della notificazione.

Posto che altra parte della dottrina (per tutti si veda Reale e Vitrani) ha più volte sottolineato come, seppur il comma de qua possa essere letto come norma di chiusura in realtà il riferimento dovrebbe essere sempre e comunque letto con riferimento esclusivo al solo Difensore notificante, il dibattito sul punto è per lungo tempo proseguito senza un vero e proprio punto di svolta, svolta che – ad avviso di chi scrive – potrebbe essere letta nelle motivazioni dell’Ordinanza in commento.
La Corte di Cassazione, infatti, ha qui espressamente sanzionato il soggetto passivo della notificazione per aver prodotto una copia della sentenza e della relazione di notificazione via PEC priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all’originale” stabilendo – di fatto – come il potere di autentica in capo alla parte passiva della notifica non solo sia previsto normativamente, ma come ne sia addirittura richiesto l’esercizio a pena di improcedibilità del ricorso.
Il dibattito, in ogni caso, rimane certamente aperto anche in virtù della mancata esplicitazione, da parte della Suprema Corte, dell’interpretazione qui fornita e si attende – di conseguenza – una più chiara presa di posizione sul punto.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
 

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