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Processo Amministrativo Telematico – Il deposito prima parte – La preparazione dei documenti

In virtù dell’entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico, ci siamo occupati – in questo primo articolo – della normativa di riferimento e della disciplina relativa all’obbligatorietà del deposito.
Venendo invece ora alla trattazione delle modalità di trasmissione telematica degli atti, debbono innanzitutto essere fatte alcune premesse. Il Processo Amministrativo Telematico si discosta in modo sostanziale dalla disciplina del Processo Civile Telematico, soprattutto in ordine alle modalità di redazione e trasmissione della c.d. “busta telematica”.
In particolare, per quanto riguarda il PAT, al posto della suddetta “busta” alla quale ci eravamo oramai abituati, avremo un modulo compilabile in formato pdf, che fungerà sia da contenitore dei nostri atti e documenti allegati che da tramite per la trasmissione delle informazioni essenziali del procedimento, quali – ad esempio – i dati delle parti e l’oggetto della procedura.
Tale modulo compilabile, scaricabile per le varie tipologie di deposito dal sito ufficiale della Giustizia Amministrativa a questo link, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto attraverso l’applicazione “adobe acrobat reader” debitamente configurata per la firma digitale in formato PADES-BES.
Tale formato di sottoscrizione digitale, infatti, è l’unico ammesso nel Processo Amministrativo Telematico per la firma del modulo, così come prescritto dai commi 4 e 5 dall’allegato A art. 4 del DPCM 40/2016:
“4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES.
5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti.”
Secondo la maggiore dottrina, come vedremo poi più specificatamente in seguito, l’ultima parte del quinto comma della norma appena citata (estensione della firma a tutti i documenti contenuti nel modulo) non esimerebbe la parte dal sottoscrivere digitalmente, sempre in formato PADES-BES, gli atti che normalmente verrebbero sottoscritti nel cartaceo, quali – ad esempio – il ricorso, la procura alle liti asseverata, le copie asseverate del ricorso eventualmente notificato in cartaceo…. etc….
La procedura consigliabile, quindi, è quella di procedere alla sottoscrizione dei documenti allegati – qualora la stessa fosse necessaria – prima di approcciarsi alla compilazione e sottoscrizione del modulo di deposito.
Operazione preliminare, come detto, sarà però quella di configurazione del software “adobe acrobat reader” che sarà l’unico a poter essere utilizzato per la compilazione e firma del modulo de quo.
Tale configurazione risulta, però, tutt’altro che intuitiva e a tratti leggermente complessa; in virtù di ciò il Centro Studi Processo Telematico ha approntato una guida completa passo passo alla configurazione del programma.
La guida, disponibile per tutte le maggiori piattaforme, è liberamente consultabile e scaricabile tramite questo link.
Una volta configurato il programma per la sottoscrizione digitale potremo passare alla preparazione dei file da allegare al modulo.
I documenti normalmente presenti – per lo meno nel caso di deposito di un ricorso – saranno:

  1. l’atto principale
  2. la procura alle liti
  3. la notificazione
  4. le allegazioni probatorie

Per quanto riguarda l’atto principale e quindi – nel caso di cui al nostro esempio – del ricorso, l’art. 9 del DPCM 40/2016 prescrive, al comma 1, che “Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’articolo 24 del CAD.”
Il nostro atto principale, quindi, dovrà essere un documento informatico sottoscritto digitalmente.
A questo punto, però, ci troveremo dinanzi ad un problema interpretativo: come detto nella prima parte di questo articolo, in linea di principio, la sottoscrizione del modulo di deposito estenderebbe la firma anche ai documenti allo stesso allegati (art. 4 comma 5 dell’allegato A del DPCM 40/2016) e quindi parrebbe non necessaria la sottoscrizione richiamata dal predetto articolo 9. Orbene, per questione meramente prudenziale, si consiglia comunque di sottoscrivere l’atto in via digitale, anche in virtù del fatto che – qualora lo stesso fosse stato notificato via PEC – sarebbe già stato sottoscritto prima dell’invio della mail di notificazione.
In realtà, però, la normativa tecnica è – sul punto – decisamente confusa, infatti, da un lato si premette che l’atto principale del deposito non debba essere obbligatoriamente un PDF ma un file in uno dei formati previsti dall’art. 12 comma 1 allegato A DPCM 40/2016:
“1. L’atto del processo in forma di documento informatico può essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:

a) PDF PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non è ammessa la scansione di copia per immagine, fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4?

b) testo piano senza formattazione (estensione TXT)?

c) testo formattato (estensione RTF)?

d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.”

e dall’altro, però, il comma 6 del medesimo articolo prescrive che “La struttura del documento con firma digitale è PAdESBES.” rendendo, quindi, di fatto impossibile allegare un ricorso firmato digitalmente in formato diverso dal PDF.
Al di là delle interpretazioni dottrinarie, come appare logico, il consiglio è comunque quello di trasformare il ricorso – che dovrà essere un documento testuale non scansionato – in PDF e di sottoscriverlo con firma digitale in formato PADES-BES.
Per quanto riguarda la procura e gli ulteriori allegati, invece, il comma 3 del medesimo articolo 12, prescrive che gli stessi possano essere depositati esclusivamente nei seguenti formati:
“a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti?

b) testo piano senza formattazione (estensione TXT)?

c) Extended Markup Language (estensione xml)?

d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif)?

e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti?

f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.”

il tutto, però, a patto che – in virtù del disposto del successivo comma 4 – il diverso formati sia specificamente richiesto da disposizioni normative posto che, in tal caso, di potrà tranquillamente depositare anche tipologie di documento non rientranti nell’elenco sopra riportato.
Concluse le premesse relative ai formati di file ed alla tipologia di sottoscrizione digitale da utilizzare, nel prossimo articolo della serie ci occuperemo della preparazione degli ulteriori allegati al modulo di deposito.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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