Processo tributario telematico

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Processo Tributario Telematico: Il deposito

Visto l’imminente incremento delle sedi ove è attiva la sperimentazione del Processo Tributario Telematico, ricordo che – in questa prima fase – i servizi sono stati attivati solo in Toscana e Umbria, quest’oggi analizzeremo le modalità operative per la preparazione del deposito telematico in Commissione Tributaria.
A titolo di mera esemplificazione, prenderemo ad esempio il caso di un ricorso notificato telematicamente all’ente impositore e successivamente oggetto di trasmissione telematica alla Commissione Tributaria Provinciale.
La notificazione, della quale ci siamo occupati in questo precedente contributo, sarà effettuata in virtù del combinato disposto dell’art. 16bis comma 3 D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 163/2013 (così come attuato dalle specifiche tecniche di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2015).
In pratica, il Professionista che voglia provvedere all’impugnazione telematica del provvedimento, dovrà predisporre un ricorso nativo digitale in formato PDF/A, inserirlo come allegato all’interno di un normale messaggio di Posta Elettronica Certificata, ed inviarlo all’indirizzo PEC dell’amministrazione censito nel registro IPA.
Da sottolineare è la peculiarità di tale notificazione che:
a) non viene effettuata in virtù della Legge 53 del 1994 (come invece nell’ambito del Processo Civile Telematico) e non richiede quindi tutte le formalità espressamente previste da tale testo normativo
b) sarà indirizzata a caselle PEC censite all’interno del registro IPA che, sempre rapportandosi al Processo Civile Telematico, non è invece utilizzabile per le notifiche ex Legge 53 del 1994
Le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC dovranno poi essere depositate telematicamente unitamente al ricorso notificato.
Una volta effettuata la notificazione il Professionista depositante dovrà adoperarsi per iscrivere a ruolo la procedura.
Tale iscrizione (come qualsiasi altro deposito digitale nell’ambito del Processo Tributario Telematico) dovrà essere effettuato tramite il “S.I.Gi.T.” che, così come preciso dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 163/2013, permetterà deposito e consultazione a tutti i principali protagonisti del procedimento e quindi a:
1) giudici tributari
2) parti
3) procuratori
4) difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
5) personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie,
6) consulenti tecnici
7) altri soggetti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Per le modalità operative di accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, si rimanda alla lettura di questo precedente articolo sul punto.
Il Professionista dovrà, a questo punto, recuperare la ricevuta di consegna del messaggio PEC utilizzato per la notificazione ed estrarre, dall’allegato, il ricorso notificato e la relativa procura alle liti. Tali documenti, già sottoscritti digitalmente prima dell’invio della mail di notifica, potranno essere posti all’interno di una cartella del proprio computer assieme a tutti gli altri documenti da allegare al deposito telematico.
Ciascun documento (sia esso atto principale o allegato) non potrà superare la dimensione massima di 5 mb, altrimenti dovrà obbligatoriamente essere suddiviso in più file.
Come per il Processo Civile Telematico, quindi, anche nel PTT si raccomanda la massima attenzione nelle procedure di scansione dei documenti allegati al ricorso, in particolare in ordine alla risoluzione e qualità della scansione. Per tale ragione si consiglia una risoluzione massima di 200dpi e l’utilizzo del bianco e nero.
I documenti che sicuramente dovranno essere trasmessi telematicamente al fine del corretto perfezionamento dell’iscrizione a ruolo, saranno:

  1. il ricorso notificato
  2. la procura alle liti
  3. il contributo unificato
  4. le ricevute della notificazione del ricorso

Partendo dal ricorso notificato, e quindi dall’atto principale del nostro deposito telematico, quest’ultimo dovrà avere le caratteristiche di cui all’art. 10 del decreto MEF 4 agosto 2015, e quindi:
a) essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) essere privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) essere redatto tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non saranno ammessi depositi di atti e documenti scansionati)
d) essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, esclusivamente in formato CADES (p7m).
Tutti gli altri allegati, sempre in virtù della medesima norma, potranno invece anche essere oggetto (come sopra detto) di scansione, ma dovranno comunque rispettare i seguenti requisiti:
a) essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
b) essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Tornando all’atto principale, quindi, lo stesso dovrà essere salvato in pdf tramite il proprio software di elaborazione testi (ad esempio, Word, OpenOffice, etc…) ma – a differenza di quanto prescritto per il Processo Civile Telematico – unicamente facendo riferimento agli standard PDF/A-1a o PDF/A-1b.
I software di cui sopra, quindi, dovranno essere settati facendo specifico riferimento a tali formati; per una breve guida al setting consiglio la lettura di questo interessante articolo presente sul portale dell’Università del Studi di Firenze: http://sol.unifi.it/help/tesionline_how_to_pdf.html
Ricordo che, benché sia permessa la scansione di tutti i documenti diversi dall’atto principale, anche i pdf ottenuti mediante digitalizzazione dovranno comunque essere aderenti agli standard PDF/A-1a o PDF/A-1b.
Nel prossimo articolo di questa serie ci occuperemo poi della preparazione degli ulteriori allegati al ricorso nonché della sottoscrizione digitali di tali documenti.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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