Processo tributario telematico

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Processo Tributario Telematico: le notificazioni e comunicazioni

Nei precedenti articoli dedicati a questo focus sul Processo Tributario Telematico, ci siamo soffermati sull’analisi delle funzionalità del “S.I.Gi.T.” e successivamente sulle caratteristiche che dovranno soddisfare gli atti e documenti da depositarsi telematicamente.
Prima ancora, però, di procedere al deposito dell’atto principale della procedura e degli allegati allo stesso, il Professionista che si appresti a proporre ricorso alla Commissione Tributaria, dovrà – preliminarmente – provvedere alla notificazione del ricorso all’amministrazione competente.
A tal fine, quindi, analizzeremo qual è – ad oggi – il quadro normativo di riferimento e quali siano le modalità operative per procedere alla notificazione dell’atto introduttivo del Processo Tributario.
Occupiamoci, innanzitutto, dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 163 del 2013, che stabilisce:
1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC di cui all’articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).
4. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale nell’apposita area del S.I.Gi.T., secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, con modalità tali da garantire l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività.”
La norma in commento, quindi, si occupa in via esclusiva delle notificazioni e comunicazioni in via telematica e non anche di quelle in via cartacea, facendo presupporre che nell’ambito di una Procedura Tributaria Telematica, non si potrà comunque predisporre una notificazione o comunicazione cartacea per poi provvedere ad una scansione ed all’inserimento nel fascicolo del procedimento. Ciò è tanto più vero se si esamina il dettato del comma 3 della norma sopra citata che, occupandosi delle notificazioni tramite UNEP, non prende in esame l’eventualità della notificazione cartacea, ma stabilisce che l’atto o provvedimento dovrebbe comunque essere trasmesso via PEC a tale ente, facendo riferimento all’indirizzo che l’UNEP stesso dovrebbe pubblicare sul registro IPA.
In realtà – ad oggi – nessun Ufficio Notifiche Esecuzione Protesti ha pubblicato il proprio indirizzo per sul registro IPA poiché, in effetti, tali Uffici ne sono ancora stati dotati, facendo di fatto cadere nel nulla la norma de qua, e lasciando come unico metodo idoneo alla notificazione e comunicazione di atti e provvedimenti, quello della notificazione via PEC all’amministrazione competente.
Indirizzo PEC che, il comma 1 dell’art. 5 Decreto Ministeriale 163/2013 specifica essere quello di cui all’art. 7 del decreto stesso, il quale si occupa di individuare non solo gli indirizzi PEC a cui la cancelleria della Commissione Tributaria effettuerà le comunicazioni nei confronti del ricorrente (che in base ai commi 1 e 2 di detto articolo 7 dovrà essere – per il Professionista abilitato – quello indicato nel primo atto difensivo e coincidente con quello presente nel registro INI-PEC) ma anche quelli a cui dovranno essere effettuate le comunicazioni e notificazioni nei confronti delle amministrazioni resistenti che – in base al comma 5 dell’articolo in commento – sarà: “Per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata …………… pubblicato nell’IPA.”
Il lettore attento, però, si sarà accorto che sino ad ora ci siamo occupati solo di generiche ”notificazioni e comunicazioni” e non anche della notificazione fatta dalla parte ai fini, ad esempio, dell’avvio del Procedimento Tributario.
In ambito di Processo Civile Telematico, le notificazioni di parte – ad esempio dell’atto introduttivo del giudizio – vengono da sempre effettuate in base alla Legge n° 53 del 1994 che – però – specifica il proprio ambito operativo nei settori Civile e Amministrativo (si veda l’art. 1 di detto testo normativo) e non anche in quello Tributario.
In soccorso del contribuente desideroso di provvedere all’impugnazione telematica dell’atto impositivo dell’amministrazione, è venuto però il D. Lgs. 156/2015 di recente emanazione, che, tramite l’art. 10, comma X, lettera h) introduce un nuovo articolo 16 bis nel D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 il quale dispone:
“1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.
2. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.
4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.”
Per quanto riguarda il comma 1 si ripercorre sostanzialmente quanto stabilito dagli articoli 5 e 7 del Decreto Ministeriale 163/2013 mentre, nel comma 2, si stabiliscono i limiti del ricorso al deposito in cancelleria delle comunicazioni relative al procedimento. Di massimo interesse, in ogni caso, è certamente il comma 3 che introduce – finalmente – una norma atta a permettere le notificazioni anche fra le parti del Procedimento Tributario e non solo fra la cancelleria della Commissione Tributaria ed i partecipanti a detto procedimento (per un approfondimento sul punto si veda: Giuseppe Vitrani sul portale CSPT http://www.cspt.pro/pubblicazioni/43-e-notifiche-telematiche-nel-processo-tributario-telematico.html).
Le modalità richiamate per le notificazioni de quibus, sono quelle di cui al Decreto Ministeriale 163/2013 (così come attuate dalle specifiche tecniche di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2015) e quindi quelle analizzate nella prima parte di questo articolo.
In pratica, il Professionista che voglia provvedere all’impugnazione telematica del provvedimento, non avrà che da predisporre un ricorso nativo digitale in formato PDF/A (così come avevo specificato in questo precedente intervento: http://www.sistemiamolitalia.it/processo-tributario-telematico-caratteristiche-degli-atti-da-depositare/), allegarlo ad un messaggio PEC ed inviarlo all’indirizzo di posta certificato dell’amministrazione inserito nel registro IPA.
Le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC dovranno poi essere depositate telematicamente unitamente al ricorso notificato.
Unico ulteriore elemento da sottolineare, riguarda l’entrata in vigore del D. Lgs. 156/2015 che, in linea generale, spiegherà i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2016 (si ricorda che invece il Processo Tributario Telematico – benché in via sperimentale nelle regioni Toscana e Umbria – partirà il 1° dicembre 2015) ma che, per quanto riguarda il solo comma 3 del nuovo articolo 16 bis D. Lgs. n. 546/1992, si sincronizzerà con i decreti di cui all’art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 163/2013 (e quindi, per Toscana ed Umbria, ancora 1° dicembre 2015), ciò in modo del tutto incomprensibile, poiché sarebbe risultato decisamente più logico prevedere tale “sincronizzazione” per tutto l’art. 16bis – e quindi anche per le disposizioni relative all’elezione di domicilio ed alle comunicazioni in cancelleria – e non solo per la parte relativa alle notificazioni da effettuarsi fra le parti.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.
 

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