Lavoro e HR

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Soccorso alpino: così permessi e trattamento economico

Basta chiamare il 112 (o il 118, dove è attivo) e, in parete, sul sentiero in grotta, subito partono i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Nel 2025, queste fantastiche persone hanno effettuato ben 13.037 missioni di soccorso (+8% rispetto al 2024), recuperando 528 vittime (+13%) e 9.624 feriti. Ecco cosa accade al loro rapporto di lavoro se, in fabbrica o alla scrivania, suona il telefono per un’emergenza.

In base alla legge 18 febbraio 1992, n. 162, e al decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379, i volontari – fermo l’obbligo di produrre le certificazioni previste – hanno diritto di assentarsi dal lavoro per le esercitazioni e, soprattutto, le operazioni di soccorso.

Per quanto concerne queste ultime, l’assenza è così regolata:

  • se si svolgono in giornata e durano meno di 8 ore: tutto il giorno;
  • se si sono protratte per più di 8 ore: giorno dell’intervento più quello successivo;
  • se si sono protratte oltre le ore 24,00 del giorno di intervento: quel giorno più quello dopo.

Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari va incluso quello necessario per la ripresa dell’attività lavorativa.

Per quanto concerne gli aspetti economici, se si tratta di un lavoratore dipendente, il datore deve erogare il normale trattamento economico e previdenziale per i giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le attività di soccorso o di esercitazione; egli può poi rivalersi sull’Inps per il rimborso di quanto corrisposto.

Come precisato dall’Inps (cfr. circ. 10 maggio 1995, n. 126), la retribuzione di riferimento è composta da tutti gli elementi rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera, che vengono erogati normalmente e in forma continuativa.

Invece, se si tratta di lavoratori autonomi, occorre fare riferimento al decreto ministeriale che, ogni anno, stabilisce la misura dell’indennità spettante al volontario per la perdita di reddito. Per l’anno in corso vale il decreto 11 maggio 2026, n. 61. Ivi si prevede che, per aggiornare, l’indennità compensativa spettante ai lavoratori autonomi che, come volontari del CNSAS, si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione, si tiene conto della retribuzione media mensile spettante ai dipendenti del settore industria, determinata per il 2026 in euro 2.521,99. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo la retribuzione mensile di cui appena sopra per 22 giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo sia svolta dall’interessato nell’arco di 5 giorni la settimana, o per 26 giornate nel caso se l’attività autonoma è svolta nell’arco di 6 giorni la settimana (decreto ministeriale 11 maggio 2026, n. 61).

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