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CTR Emilia Romagna – Modalità di costituzione in giudizio in caso di ricorso notificato cartaceamente

Tiene da qualche mese banco, nell’ambito della giustizia tributaria, la questione attinente le modalità di deposito (cartacea o digitale) dell’atto di costituzione in giudizio e del legame che sussisterebbe fra la forma della notificazione del ricorso e l’atto de quo.
Si è recentemente occupata della vicenda la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che, in relazione ad una pronuncia della Commissione di primo grado relativa all’asserita impossibilità – per parte resistente –  di costituzione digitale in caso di notificazione cartacea del ricorso introduttivo, ha stabilito “Deve pertanto concludersi che, diversamente da quanto ritenuto da altre Commissioni di primo e secondo grado, la facoltatività che connota ancora oggi l’utilizzo delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali, non potendo l’opzione di una parte vincolare l’altra in ragione del favore espresso dal legislatore per l’utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali.”
La pronuncia della Commissione emiliana, che è certamente da condividere e che appare pienamente aderente al dettato normativo, è consultabile integralmente a questo link.
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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