Innovazione digitale

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Cassazione Penale – Inutilizzabilità della trasmissione via PEC per le parti private

Con la recentissima pronuncia n.37126 la Corte di Cassazione torna sul tema dell’utilizzo della Posta Elettronica Certifica nell’ambito penale e lo fa chiarendo molti punti di discussione che, nel corso degli ultimi anni, hanno tenuto banco in dottrina.

Il caso oggetto di pronuncia, riguarda la trasmissione di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento inoltrata via PEC dal difensore costituito alla Cancelleria del Tribunale e da questa regolarmente ricevuta.

Tale richiesta non veniva presa in considerazione dalla Corte giudicante che non concedeva il rinvio e che – all’udienza regolarmente tenutasi – respingeva l’appello proposto dal Difensore dell’imputato.

La Suprema Corte, in passato, si era già espressa sulla possibilità di inoltrare – tramite posta certificata – istanze e richieste da parte dei Difensori delle parti private (per tutte si vedano  Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014; Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017; Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 16/03/2018; Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018; Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, quest’ultima proprio in materia di legittimo impedimento) e – in tal senso – si esprime oggi anche la Terza Sezione, la quale ribadisce: “a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale tale forma di trasmissione [PEC n.d.r.], per le parti private, non è consentita (fatta eccezione per alcune situazioni particolarissime, quale la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all’ufficio di p.s……… [omissis] ciò poiché “nel processo civile l’art. 366 c.p.c., comma 2, (così come previsto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la L. n. 53 del 1994), ha introdotto espressamente la posta elettronica certificata quale strumento utile per le notifiche da parte degli avvocati a ciò autorizzati“, mentre nel processo penale ciò non è mai stato fatto, essendo invece riservata alla sola cancelleria la possibilità di trasmettere tramite PEC le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti.

Da ciò discende – a parere degli Ermellini – che “per la parte privata, nel processo penale, l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è – allo stato – consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione, stante la preclusione alla adozione di forme di comunicazione non espressamente previste dalle disposizioni processuali, cosicchè la richiesta di rinvio d’udienza, di cui si lamenta da parte del ricorrente la mancata considerazione da parte della Corte d’appello, non è stata regolarmente trasmessa e, quindi, non può considerarsi depositata (non essendovi, poi, prova della ricezione della medesima richiesta spedita mediante il servizio postale), con la conseguenza che non può esserne lamentata la mancata considerazione da parte della Corte d’appello.”

Oltre a ciò, la Suprema Corte tiene a sottolineare come sia assolutamente centrale il ruolo del Difensore anche nella verifica dell’esito della propria istanza o richiesta; con precedente pronuncia della medesima sezione (Sez. 3, n. 43134 del 17/5/2018), infatti, gli Ermellini avevano chiarito come occorra comunque una “tempestiva e diligente attivazione del mittente allo scopo di verificare che l’atto così inviato, specie se avente il carattere dell’urgenza, sia stato sottoposto al giudice che procede”, ciò ribadendo un generale principio di autoresponsabilizzazione che ha trovato ampio spazio anche nelle pronunce delle sezioni civili della Corte di Cassazione.

Oltre, quindi, a sconsigliare qualunque Avvocato dalla trasmissione via Posta Elettronica Certificata di istanze e richieste per le quali non sia espressamente previsto ex lege tale mezzo di comunicazione, è necessario ribadire come il Difensore non possa “disinteressarsi” mai dell’esito di detta trasmissione, poiché, l’attività di verifica che gli atti inviati siano poi stati effettivamente recepiti dalla Curia destinataria, rappresenta un suo proprio dovere professionale.

Link iscrizione multi rubrica