Processo civile telematico

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Domicilio digitale e notificazione in cancelleria: nuove indicazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per ribadire la validità delle notificazioni al difensore al domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che sia presente all’interno dei registri pubblici di indirizzi PEC. Nuove precisazioni sono state introdotte nella pronuncia 10525/2022. Vediamo quali.

Con la recente pronuncia 10525/2022 del 31 marzo 2022, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi dell’annosa problematica relativa al rapporto tra notificazione in cancelleria e domicilio digitale.

Nel caso di specie, una delle parti aveva interposto atto di opposizione notificando lo stesso in cancelleria lamentando la mancata elezione di domicilio fisico nel circondario della Curia di riferimento e quindi invocando il disposto di cui all’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934. Come è noto, detta norma è ancora pienamente in vigore nel nostro ordinamento e non è stata in alcun modo né superata né abrogata dalla normativa intervenuta successivamente.

Alla luce, però, della creazione del così detto “domicilio digitale”, la norma deve essere oggi armonizzata con l’art. 16 sexies del D.L. 179/2012, e quindi la Cassazione – in modo assolutamente lineare con i precedenti assunti della medesima Corte – ha ribadito che “il principio secondo cui “In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dagli elenchi INI PEC di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata – ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017, Rv. 647189; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14914 del 08/06/2018, Rv. 649318; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019, Rv. 654325; cfr. anche Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020, Rv. 657819).”

Gli Ermellini, quindi, hanno ancora una volta ribadito come, non solo non sia più necessaria l’elezione di domicilio in un luogo “fisico” inserito all’interno del circondario della Curia di riferimento, ma anche come non sia in alcun modo richiesto nemmeno l’inserimento negli atti difensivi dell’indicazione di un indirizzo PEC valido ai fini della notificazione. Sul punto, infatti, si ricorda che l’art. 125 del codice di procedura civile, è stato modificato proprio in tal senso, ossia, eliminando l’obbligo di inserire negli atti di parte l’indicazione dell’indirizzo PEC presso il quale si vogliano ricevere le notificazioni, ciò proprio in virtù del fatto che l’art. 16 sexies del D.L. 179/2021, richiede espressamente che l’avvocato notificante si faccia carico di controllare l’esistenza di un indirizzo PEC del collega destinatario della notifica all’interno dei registri pubblici INIPEC e Reginde.

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