FAQ • Processo civile telematico

Attestazione di conformità della PEC
di notificazione

Ho provveduto a notificare atto di citazione in appello a mezzo PEC. Essendo il fascicolo di primo grado particolarmente corposo, posso stampare la mail di notificazione e attestarla conforme per provvedere all’iscrizione a ruolo cartacea della procedura?

 

No.

La norma che consente di attestare la conformità delle stampe relative alle notificazioni via PEC è l’art. 9 comma 1bis della Legge 53 del 1994, il quale stabilisce: Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Come appare chiaro, l’inciso “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche”, circoscrive il potere di autentica della PEC di notificazione e dei suoi allegati unicamente ai casi in cui non si possa procedere alla trasmissione digitale del documento originale; ad esempio per i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace oppure – almeno per il momento – dinanzi alla Corte di Cassazione.

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.

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