FAQ • Processo civile telematico

Come attestare la conformità del verbale di udienza?

All’interno di una procedura di pignoramento presso terzi, mi trovo a dover notificare al terzo pignorato il verbale dell’ultima udienza. È possibile attestare la conformità di questa tipologia di documento? E se sì, in virtù di quale norma?

Il verbale di udienza di qualsiasi procedura civile, che sia stato regolarmente caricato all’interno del fascicolo digitale della causa, è attestabile come conforme in virtù del disposto di cui all’art. 16bis del Decreto Legge 179/2012. Tale articolo, infatti, nella prima parte espressamente prescrive: “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.”

Posto che il verbale di udienza è a tutti gli effetti un documento sottoscritto dal Magistrato e – di conseguenza – un provvedimento del suo ufficio, sarà possibile per il Difensore procedere all’attestazione di conformità ai sensi della norma appena citata.

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