FAQ • Processo civile telematico

Come fare l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e del deposito del precetto notificato via PEC?

Devo procedere all’iscrizione a ruolo di un pignoramento presso terzi. Ho provveduto a notificare il precetto via PEC e ho quindi a disposizione l’originale telematico di tale atto. Al momento dell’iscrizione devo comunque utilizzare la copia autentica del precetto che ho consegnato agli Ufficiali Giudiziari? Oppure posso utilizzare l’originale in mio possesso?

La questione è stata ampiamente dibattuta in dottrina nel corso degli ultimi anni, però, stante il dato letterale dell’art. 557 c.p.c., si consiglia di procedere alla scansione della copia autentica del precetto restituito dall’UNEP e all’attestazione di conformità ex D.L. 179/2012.

Come detto, infatti, l’art. 557 c.p.c. prevede espressamente che “Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento.“

Pur non potendosi assolutamente ritenere, quindi, di minor valore probatorio l’originale di un documento in vece della copia autenticata dal difensore, è comunque prassi virtuosa quella di adeguarsi al dettato dell’articolo in commento e optare per il deposito della copia autentica del precetto notificato via PEC.

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