FAQ • Processo civile telematico

Come funziona la notifica ad indirizzo PEC non censito nel registro PP.AA.?

Devo notificare un atto introduttivo ad una pubblica amministrazione. Ho verificato la presenza dell’indirizzo PEC nel registro PP.AA. ma, vista l’assenza di qualsivoglia riferimento, ho provato a ricercarlo nel registro IPA. Posso utilizzare la PEC che ho recuperato da tale ultimo registro o devo procedere via UNEP?

Fino a pochi giorni fa il registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) risultava essere registro idoneo unicamente per le notificazioni in ambito tributario.

Con l’introduzione del Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020, il Governo ha però modificato la normativa di riferimento reintroducendo tale registro fra quelli ammessi per le notificazioni via PEC anche in ambito amministrativo, civile, contabile e stragiudiziale.

Elemento da tenere sempre presente, però, è la necessità – comunque – di consultare in ogni caso il registro PP.AA. prima di attingere all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, poiché – la modifica di cui al Decreto Legge in parola – ha introdotto il seguente comma 1-ter all’interno dell’art. 16-ter D.L. 179/2012: “ ………… in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, …….”. Il registro IPA, di conseguenza, non potrà mai essere utilizzato come “registro di prima istanza” ma come registro residuale per il caso di mancata comunicazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata da parte dell’amministrazione al registro PP.AA.

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