Processo civile telematico

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Reintroduzione delle notificazioni agli indirizzi censiti nel registro IPA

Con il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020, il Governo ha introdotto importanti novità sulle notificazioni agli indirizzi censiti nel registro IPA. Ne parliamo in questo articolo.

Come è noto, per poter perfezionare in modo corretto una notificazione in proprio a mezzo PEC, sarà necessario estrarre l’indirizzo di destinazione da uno dei pubblici registri di cui all’art. 16-ter d.l. 179/2012; questo in virtù del chiaro disposto di cui all’art. 3 comma I della Legge 53 del 1994.

Orbene, con il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020, il Governo ha introdotto importanti novità che riguardano sia il sopra citato art. 16-ter, che l’art. 16 del medesimo D.L. 179/2012.

Vediamo nello specifico queste modificazioni:

  1. Con la modificazione dell’art. 16 D.L. 179/2012, il Governo ha previsto che, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di “comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”

La disposizione si riferisce al così detto registro “PP.AA.” che, sino ad oggi, era l’unico utilizzabile per le notificazioni a mezzo PEC in ambito civile e amministrativo.

Il Governo, con la disposizione de qua, ha quindi dato la possibilità alle amministrazioni pubbliche di comunicare più di un indirizzo PEC da inserire nel registro de quo, questo al fine – ad esempio – di rendere autonomi degli specifici uffici territoriali di una stessa amministrazione che, in mancanza di tale facoltà, si sarebbero visti notificare atti e provvedimenti ad un unico indirizzo PEC centralizzato.

  • Oltre a questo, sempre in modifica all’articolo 16 di cui sopra, il comma 13 è stato sostituito dal seguente: “In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter , comma 1-ter .”

Il Governo, quindi, con questa disposizione ha cercato di risolvere l’annoso problema della mancata alimentazione del registro PP.AA. a cui, molto spesso, le hanno omesso di comunicare il proprio indirizzo PEC per le notificazioni digitali.

Qualora, quindi, una P.A. non comunicasse il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l’inserimento in detto registro, l’avvocato potrebbe procedere alla notificazione ex art. 16-ter, comma 1-ter; tale comma, anch’esso inserito dal Decreto Legge in parola, recita: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni”.

Si precisa che l’elenco di cui all’articolo 6-ter Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, altro non è che il così detto registro “IPA”, ossia, l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che risulta già completamente alimentato con gli indirizzi PEC di tutte le P.A. e che già poteva essere utilizzato per le notifiche telematiche in ambito tributario.

Con detto nuovo comma, poi, il Governo ha precisato che, qualora nel registro IPA risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario.

Il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, quindi, sembra ver risolto un problema di ordine pratico che – da anni – aveva effetti negativi sulle comunicazioni digitali nei confronti della Pubblica Amministrazione, e ciò sanzionando – questa volta in modo fattivo – la mancata alimentazione del registro PP.AA. rendendo quindi sempre possibile la notifica digitale nei confronti delle P.A.

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