FAQ • Processo civile telematico

Come trasmettere l’attestazione di conformità della PEC di notifica al Giudice di Pace?

Ho provveduto a notificare un ricorso e il relativo decreto ingiuntivo via PEC al debitore.
Posto che il procedimento è pendente presso il Giudice di Pace e non presso il Tribunale, al momento della richiesta della formula esecutiva per mancata opposizione come potrò trasmettere le ricevute della notifica al Giudice?

Nel caso di specie le ricevute PEC potranno essere stampate unitamente a tutta la notificazione, e quindi assieme all’atto notificato, alla relata di notifica e al messaggio di Posta Elettronica Certificata.

Le stampe dovranno essere poi attestate conformi ex art. 9 comma 1bis Legge 53 del 1994; l’articolo de quo, nello specifico, stabilisce infatti che: Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

L’attestazione de qua, quindi, non potrà essere resa in modo indiscriminato o a discrezione del difensore ma unicamente nei casi in cui non si possa procedere alla trasmissione dei file con modalità telematiche e quindi, certamente, non per i giudizi pendenti dinanzi a Tribunale o Corte d’Appello.

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