FAQ • Processo civile telematico

Cosa fare in caso di rifiuto del deposito e rimessione in termini?

Ho depositato telematicamente un ricorso in opposizione a provvedimento dell’INPS. Avevo 40 giorni per l’opposizione e ho provveduto al deposito il trentaseiesimo giorno utile. Nonostante la ricezione tempestiva delle prime tre PEC, il giorno dopo la scadenza del termine ho ricevuto una quarta PEC di rifiuto degli atti. Il cancelliere ha lamentato l’impossibilità di aprire la busta telematica per un errore di sistema. Cosa posso fare?

In caso come questo si deve far ricorso al combinato disposto degli articoli 16bis comma 7 del D.L. 179/2012 e 153 secondo comma c.p.c.

Il primo dei due articoli fissa nel momento della generazione della seconda PEC – ossia del messaggio di consegna – quello dell’effettivo deposito telematico; il secondo – invece – si occupa specificatamente della richiesta di rimessioni in termini per i casi in cui, la parte depositante, dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa a essa non imputabile.

Nel caso di specie l’errore è stato generato da un’errata trasmissione del documento alla cancelleria del Tribunale o, al massimo, da una non corretta generazione della busta telematica; cause – in entrambi i casi – non ascrivibili all’operato del Difensore.

Posto, quindi, che la tempestività del deposito può evincersi dalla data di generazione della seconda PEC, nel caso che ci occupa si potrà certamente provvedere all’inoltro di una richiesta di rimessione in termini, adeguatamente motivata anche con l’allegazione di tutti i messaggi PEC relativi al deposito.

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