FAQ • Processo civile telematico

Deposito di istanza di liquidazione di gratuito patrocinio: posso utilizzare il deposito telematico ordinario?

Devo provvedere al deposito di un’istanza di liquidazione di un patrocinio a spese dello Stato. So che è da pochi giorni entrata in vigore una nuova procedura per la trasmissione di queste istanze. Non avendo ancora preso confidenza con il nuovo sistema, posso comunque utilizzare il deposito telematico ordinario?

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, una procedura speciale per la trasmissione delle istanze di liquidazione del gratuito patrocinio al Magistrato.

Tale procedura, prevista espressamente dal nuovo art. 37bis del Decreto Legge in parola, stabilisce che il deposito de quo possa essere effettuato tramite l’accesso al portale LSG (portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia), presente fra i servizi del Portale dei Servizi Telematici e raggiungibile a questo indirizzo: https://lsg.giustizia.it/

La procedura appena segnalata, però, non è da considerarsi obbligatoria, ciò in virtù del chiaro disposto di cui all’art. 8 del provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati pubblicato il 6 ottobre 2020: “Le richieste di liquidazione di cui all’art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico.”

Sarà sempre quindi possibile procedere al classico deposito telematico dell’istanza all’interno del fascicolo di riferimento.

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