FAQ • Processo civile telematico

Deposito di opposizione a precetto dinanzi al Giudice del Lavoro: come funziona?

Devo provvedere a depositare un’opposizione a precetto dinanzi al Giudice del Lavoro. Al momento di selezionare l’oggetto ministeriale per la nota di iscrizione a ruolo non ne ho però trovato uno compatibile con il mio ricorso. Come devo fare?

Come è noto il primo comma dell’art. 615 c.p.c. prescrive che “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al Giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27”. E’ quindi logico che, qualora il Giudice naturalmente competente fosse quello del lavoro, non si potrebbe che proporre opposizione dinanzi a quest’ultimo.

Gli oggetti ministeriali utilizzati per le note di iscrizione a ruolo prevedono in effetti uno specifico oggetto per l’opposizione a precetto il 100001, denominato appunto “opposizione a precetto (art. 615, l’ comma c.p.c.)”; mentre in periodo di deposito cartaceo, però, avremmo potuto “aggirare” il problema inserendo questo oggetto anche in un eventuale deposito nella cancelleria del Giudice del Lavoro, oggi questo non è più possibile poiché i sistemi informativi del Tribunale, non consentono di utilizzare codici non naturalmente creati per quel determinato registro. Si ricorda, nello specifico, che i codici relativi all’ambito lavoro iniziano per 2 mentre quelli relativi al ruolo civile ordinario per 1.

Nel caso di specie, al fine di risolvere il problema prospettato, il consiglio è di consultarsi con il cancelliere addetto alla ricezione degli atti per la sezione lavoro, ciò al fine di conoscere la prassi locale del singolo Tribunale. Qualora questo non fosse possibile, sarà comunque possibile utilizzare il codice generico 220999 – denominato “altre ipotesi” – espressamente previsto nell’ambito della materia giuslavoristica.

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