FAQ • Processo civile telematico

È possibile estrarre digitalmente una copia autentica per la trascrizione in Conservatoria oppure è obbligatorio richiedere una copia alla cancelleria?

Ho iscritto a ruolo digitalmente un atto di citazione e ora avrei necessità di trascrivere nella Conservatoria dei RR.II. la domanda giudiziale. Posso estrarre autonomamente copia dal fascicolo telematico e attestarla anche per tale attività di trascrizione? Oppure dovrò obbligatoriamente richiedere una copia alla cancelleria?

L’art 16bis comma 9bis del D.L. 179/2012 non pone alcun discrimine in relazione allo scopo per il quale il Difensore provveda all’attestazione di conformità di una copia di atto giudiziario estratto dal fascicolo informatico. La stampa dell’atto di citazione estratta dal fascicolo de quo, quindi, potrà tranquillamente essere autenticata dal Difensore in base al disposto dell’articolo sopra citato e con le modalità previste dell’art. 16undecies D.L. 179/2012.

Posto che l’Avvocato, nel compiere le attività di cui sopra è considerato a tutti gli effetti Pubblico Ufficiale, la copia autentica così realizzata equivarrà in tutto o per tutto alla “copia uso trascrizione” che normalmente rilascia la Cancelleria del Tribunale.

Link iscrizione multi rubrica