FAQ • Processo civile telematico

Mi è stato notificato un atto di citazione via PEC privo di procura alle liti. La notifica è da considerarsi nulla?

Va in primis specificato che, ad oggi, non vi è alcuna norma di legge che imponga espressamente la notificazione della procura alle liti assieme all’atto cui la stessa si riferisce e che, invece, esiste ampia giurisprudenza che la ritiene assolutamente superflua e non necessaria in caso di notificazione di ricorso previamente depositato in giudizio; vedi ad esempio la notificazione di ricorso e decreto ingiuntivo.

Ciò premesso, però, è da tenere ben presente il disposto di cui all’art. 1 della Legge 53 del 1994, il quale espressamente prevede che il procuratore che si accinge ad effettuare la notificazione via PEC, debba essere già munito di procura.

A tal fine, quindi, è sempre consigliabile – per lo meno nei procedimenti introdotti con atto di citazione – allegare la procura alle liti alla PEC di notificazione, onde evidenziare alla controparte che la procura de qua è già stata conferita.

Oltre a questo è da sottolinearsi come, il principio salvifico previsto dal codice di procedura civile che prevede la possibilità di depositare in giudizio – anche in un momento successivo alla costituzione – la procura alle liti correttamente rilasciata e autenticata, non può dirsi pienamente applicabile alla disciplina della notificazione. Ciò poiché – in tal caso – troverà applicazione la Legge 53 del 1994 che – in caso di mancata osservanza delle disposizioni nella stessa contenute – prevede espressamente la sanzione della nullità.

Concludendo, la notificazione di un atto di citazione privo di procura alle liti non potrà dirsi di per sé nulla, a patto che il difensore notificante sia in grado di dimostrare che la procura medesima sia stata rilasciata in data antecedente a quella della notifica.

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