FAQ • Processo civile telematico

Notifica atto precetto: come attestare la conformità?

Devo effettuare una notifica in proprio via PEC di un precetto. Devo attestare la conformità dell’atto all’interno della relata di notificazione?

Nel caso di specie, se non esistono ragione specifiche che portino a una prima notifica cartacea e a una successiva notifica digitale, l’atto non necessiterà di alcuna attestazione.

L’art. 19-bis delle specifiche tecniche 16 aprile 2014, attuativo dell’art. 18 D.M. 44/2011, prevede difatti espressamente che: “Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. “

Non procedendo, quindi, alla scansione di un atto cartaceo, che logicamente necessiterebbe di un’attestazione di conformità, ma provvedendo alla predisposizione di un atto nativo digitale sottoscritto elettronicamente – e di conseguenza di un originale informatico – la relata di notificazione non dovrà contenere alcuna attestazione.

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